Luci diurne a led per auto omologate

Le nuove automobili oggi sul mercato dispongono in larga parte di luci diurne a LED; in molte vetture, anche di fascia economica, fanno parte dell’equipaggiamento di serie; in altre, tale funzione viene svolta da normali lampade a filamento. Siamo quindi ormai abituati a vederle in circolazione; hanno soppiantato le vecchie luci di posizione, perché le superano enormemente sotto tutti i punti di vista. Infatti hanno una luminosità potente e mai fastidiosa, oltre ad una durata esponenzialmente maggiore; inoltre, nei modelli di maggior prestigio, la tecnologia dei LED a matrice (sperimentata nelle competizioni endurance) consente l’uso di queste luci anche per i proiettori principali e gli abbaglianti, sfruttando il controllo elettronico per illuminare la strada perfettamente e a grande profondità, regolando automaticamente l’orientamento del fascio di luce in modo da non abbagliare gli altri utenti. Infine, le caratteristiche intrinseche dei LED hanno fornito interessanti strumenti ai designer delle automobili, i quali utilizzano le luci diurne anche come elemento estetico, al punto da definire attraverso essi la vera e propria identità visiva del marchio: firma luminosa, appunto.

Oggi dunque diamo i LED per scontati. Il punto di partenza è stato comunque quello delle luci diurne. Ma non si è trattato di un esordio facile. Infatti prima di una loro adozione di massa è stato necessario definire a livello internazionale delle normative uniformi che seguissero dei precisi standard tecnici. Ciò è stato particolarmente critico per i modelli che non prevedevano inizialmente le luci diurne a LED ma ne sono stati dotati nelle serie successive. Modifiche in tal senso necessitano aggiornamenti nelle omologazioni; significa che per poter commercializzare i modelli con tali modifiche, è indispensabile ottenere previo collaudo l’apposita certificazione dalle autorità competenti su ciascun mercato. La stessa procedura va seguita se le modifiche vengono apportate successivamente all’acquisto del veicolo, direttamente dal proprietario; in altri termini, l’aftermarket.

In Italia il Codice della strada attuale è entrato in vigore nel 1992, quindi logicamente non poteva prevedere la tecnologia delle luci diurne. Lo ha fatto il decreto legge 151/2003 (convertito nella legge n. 214 del 1° agosto 2003). Esso ha aggiunto all’articolo 151 il comma p-ter, il quale dice molto semplicemente che la luce di marcia diurna è “il dispositivo rivolto verso l’avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna”. Ha inoltre modificato l’articolo 152 prevedendo espressamente la facoltà di usare luci diurne in sostituzione di quelle di posizione o fari anabbaglianti per la marcia di giorno in condizioni normali di visibilità.

E poi che succede? Ogni modifica al veicolo rispetto a ciò che è indicato nell’omologazione, per essere legale, deve appunto prevedere un collaudo alla Motorizzazione civile e relativa annotazione sulla carta di circolazione. Ma in base a quali specifiche tecniche? In assenza di linee guida precise, si crea sempre confusione. Ad esempio, la stessa modifica può essere accettata da una sede provinciale e rifiutata da un’altra.

La prima normativa internazionale ad aver rimediato a tali incertezze regolamentando l’applicazione delle luci diurne (non viene espressamente indicata la tecnologia a LED, in quanto molti produttori usano per tale funzione la tecnologia tradizionale a filamento) è il regolamento UNECE n. 87, “Disposizioni uniformi riguardo all’omologazione delle luci di marcia diurna per autoveicoli”, entrato in vigore l’11 novembre 2009. Esso ha inoltre reso obbligatoria l’adozione di luci diurne per tutte le autovetture di nuova omologazione da febbraio 2011 e per tutti i veicoli pesanti di nuova omologazione da agosto 2012.

L’UNECE è la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite. Ricordiamo di che si tratta: è un organo delle Nazioni Unite; è stata istuita nel 1947 con lo scopo di facilitare la cooperazione economica; ne fanno parte tutto il Nord-America, tutta l’Europa, Israele, Turchia e le nazioni dell’Asia Centrale ex-URSS.

L’Italia ha recepito questo provvedimento secondo le modalità stabilite dal Codice della strada all’articolo 71. Esso stabilisce che le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche dei veicoli vengono emanate tramite decreti del ministero delle Infrastrutture e trasporti (MIT). Quando questi decreti si riferiscono a disposizioni oggetto di direttive UE o regolamenti UNECE, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute in tali direttive. In termini più semplici, l’Italia ha adottato pari pari le regole stabilite dal Regolamento UNECE 87. Lo ha fatto attraverso il decreto del MIT del 6 novembre 2013, ” Regolamentazione dell’installazione delle luci di marcia diurna sui veicoli in circolazione”.

Tralasciamo le parti strettamente tecniche, riservate agli addetti ai lavori, comunque consultabili scaricando testo e allegati dal sito web della Gazzetta ufficiale. Il decreto ministeriale è stato pubblicato nella Serie generale n. 271 del 19/11/2013. Analizziamo quindi i punti fondamentali del decreto.

S’intende per “luce di marcia diurna” una  luce rivolta verso l’avanti destinata a rendere il veicolo più facilmente visibile durante la circolazione diurna (come l’articolo 151 p-ter del Codice della strada visto sopra). Ogni singolo dispositivo deve essere omologato in base alle disposizioni vigenti. L’installazione di queste luci deve rispettare precisi requisiti tecnici sulla posizione e sulle marcature (vari codici identificativi). L’officina che installa le luci diurne dovrà rilasciare un’apposita dichiarazione. Successivamente è necessario un collaudo alla Motorizzazione civile e quindi un aggiornamento della carta di circolazione.

L’ultimo dettaglio, molto importante per chi fa installare le luci diurne sulla propria auto in aftermarket, è il seguente, riportiamo direttamente il testo dell’articolo 5, comma 4: “Gli autoveicoli sui quali siano state installate le luci di marcia diurna tramite sostituzione di un dispositivo o di un gruppo ottico originale con uno di analoga forma e dimensioni contenente anche la suddetta funzione non sono soggetti a visita e prova per l’aggiornamento della carta di circolazione“.

Significa che se si sostituiscono le luci di posizione con le luci diurne installandole direttamente nel vano precedente, senza alterazioni di forma o dimensione del gruppo originale, allora non è necessario il collaudo alla Motorizzazione, né quindi l’aggiornamento della carta di circolazione. Una facilitazione senz’altro di grande rilievo.

Cosa significa luci diurne a LED?

Le luci diurne, invece, sono le cosiddette Daytime Running Lights ovvero DRL e sono obbligatorie per tutte le auto di omologazione successiva al 2011. La loro accensione non equivale all'utilizzo delle luci di posizione. Le luci diurne sono solitamente a LED e sono potenti ma non abbaglianti.

Quando si usano le luci diurne?

Riassumendo: l'uso corretto delle luci diurne Nell'articolo 152 si scopre poi che le luci diurne possono essere utilizzate al posto di quelle di posizione o persino al posto dei normali fari anabbaglianti in caso di marcia di giorno con visibilità perfetta.

Cosa si intende per luci diurne?

Sono luci aggiuntive, spesso a LED e meno forti degli anabbaglianti, che consumano poco non essendo collegate con le luci posteriori, né con l'illuminazione del cruscotto. Le luci diurne si accendono automaticamente quando il motore viene avviato con gli an/abbaglianti spenti.

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