Perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere condono

del 25/11/2019

Egr. Architetto,
in considerazione di informazioni contrastanti, fornite da altri tecnici, desideravo ricevere un chiarimento definitivo circa la questione inerente la documentazione allegata ed obbligatoria alle richieste di sanatoria ai sensi della L.47/85 e s.m.i.
In particolare si desidera avere conferma dell’obbligatorietà di allegare un “Elaborato di progetto” redatto da tecnico abilitato dal quale si evidenzino gli abusi commessi, ad accompagnare la domanda insieme, tra gli altri a:
– Copia della domanda di richiesta di eventuali nullaosta
– Prova dell’avvenuta presentazione della documentazione necessaria ai fini dell’accatastamento
– Documentazione fotografica
– Relazione tecnica descrittiva
– Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
– Ricevute dei versamenti riguardanti: diritti di istruttoria, oneri concessori ed oblazione (in acconto e conguaglio)
– Documento comprovante la proprietà dell’immobile
– Tabella parametrica con allegato lo sviluppo di tutte le superfici
– Computo metrico estimativo delle opere realizzate abusivamente e perizia giurata per la determinazione del costo di costruzione

Con riguardo ancora agli “Elaborati di progetto”, avendo avuto comunque modo di leggere Sue risposte a quesiti inerenti la legittimità della preesistenza in ragione dell’apertura di una nuova pratica edilizia, mi conferma che in assenza del progetto, laddove presente la planimetria catastale e congiuntamente alla Concessione in Sanatoria rilasciata, possa essere valevole di riferimento come “base” legittima(ta) per ulteriori interventi?

La ringrazio per la preziosissima collaborazione

Gentile Architetto, la Legge n. 47 del 1985, prima legge sul condono edilizio, all’art. 35- procedimento per la sanatoria-, al comma 3, prevedeva la seguente documentazione da allegare alla richiesta:
a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l’autorizzazione in sanatoria;
b) una apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l’opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante l’idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l’opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;
c) un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nell’ipotesi di cui al terzo comma dell’articolo 34, nonché copia della dichiarazione dei redditi nell’ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell’articolo 36;
d) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell’impresa è situata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell’articolo 3.

Successivamente, con la Circolare LL.PP n. 3357/25 del 1985, espressamente al punto 9.1. La Documentazione, a cui la rimando per ulteriori approfondimenti, riguardo al progetto, viene precisato che nell’art. 35 non si prescrive la presentazione del progetto, ma quanto meno per le prime tre tipologie di abuso sia opportuno se non necessario, presentare anche l’elaborato delle opere da sanare.
Peraltro il Comune, può chiedere integrazioni dei documenti necessari.
Pertanto, a mio parere, è possibile che in presenza di opere non rilevanti, venga accettato quale elaborato grafico l’avvenuto accatastamento, comunque, è importante che nel provvedimento di rilascio della concessione in sanatoria, tale elaborato venga citato, nel qual caso, è quello di riferimento per la preesistenza.
Arch. Rolando De Stefanis

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Il Tar Salerno riepiloga tutta la documentazione per la presentazione di un'istanza di condono edilizio e ricorda che, ai fini della formazione del silenzio-assenso su un'istanza di condono edilizio, costituiscono condizioni necessarie non soltanto il pagamento degli oneri di concessione dovuti, nonché i nulla-osta da parte delle autorità tutorie degli eventuali vincoli incidenti sulla zona oggetto dell’intervento abusivo, ma anche il deposito di tutta la documentazione prevista dalla normativa condonistica, tra cui quella volta ad identificare esattamente le opere da sanare.

Parliamo spesso di condono edilizio e sanatoria (ordinaria o straordinaria) specificatamente per le prerogative l'ammissibilità degli stessi, ma oggi vogliamo concentrarci su un altro aspetto della materia, parimenti importante perché rappresenta l'operatività del condono edilizio, cioè cosa bisogna allegare, a livello documentale, per ottenere una sanatoria straordinaria (cioè riferita a uno dei tre condoni di legge).

Lo spunto viene dalla sentenza 2461/2022 del Tar Salerno, riferita al ricorso di un privato contro il provvedimento comunale di rigetto dell'istanza di condono, oltre che per l'accertamento del silenzio-assenso formatosi sulla domanda di condono edilizio.

Condono edilizio: la documentazione a corredo

Il Tar ricorda che - come già evidenziato dalla sentenza 1750/2022 della stessa sezione di Salerno - l’articolo 35 della legge 47/1985 (Primo condono) stabilisce che alla domanda di condono, “corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata”, devono essere allegati:

  • a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;
  • b) una apposita dichiarazione, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;
  • c) un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 34, nonché copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'art. 36;
  • d) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa è situata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell'art. 34 …” (comma 3).

Domanda di condono e tempistiche

Il Tar continua sottlineando che:

  • "fermo restano il disposto del primo comma dell'art. 40 … decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento" (comma 18);
  • l’art. 40, comma 1, precisa, altresì che, “se nel termine prescritto non viene presentata la domanda … per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, gli autori di dette opere abusive non sanate sono soggetti alle sanzioni di cui al capo I” e che “le stesse sanzioni si applicano, se, presentata la domanda, non viene effettuata l’oblazione dovuta”;
  • la disciplina sopracitata prevede che la domanda di condono si intende accolta, in presenza delle seguenti condizioni:
    • ultimazione delle opere abusive entro il 1° ottobre 1983;
    • decorso del termine perentorio prefissato per una pronuncia espressa dell’amministrazione comunale;
    • pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori dovuti;
    • produzione della documentazione e delle denunce richieste.

Condono edilizio per silenzio-assenso: quando si forma?

Va esclusa la formzione del silenzio assenso nelle ipotesi di domanda dolosamente infedele per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze in essa riscontrate.

Il titolo abilitativo tacito può formarsi soltanto ove la domanda di sanatoria sia conforme al relativo modello legale e, quindi, sia in grado di comprovare che ricorrano tutte le condizioni previste per il suo accoglimento, ivi compresa la non avvenuta trasformazione dell'opera abusiva e la completezza della documentazione richiesta a suo corredo, la mancanza di taluna di esse impedendo in radice che possa avviarsi (e concludersi) il procedimento di condono, in cui il decorso del tempo è mero coelemento costitutivo della fattispecie autorizzativa.

Il caso: niente silenzio-assenso perché mancano troppi documenti

I ricorrenti non hanno in alcun modo negato l’esistenza delle lacune documentali addotte dal Comune a sostegno del mancato perfezionamento della fattispecie semplificativa di cui all’art. 35 legge 47/1985, consistenti nella mancata produzione della documentazione fotografica degli immobili abusivi e del certificato di idoneità statica degli stessi, espressamente inclusi tra gli allegati di cui deve necessariamente essere corredata la domanda di condono, secondo quanto previsto dal comma 3, lettera b, dell’art. 35 l. n. 47/85.

I ricorrenti si sono infatti limitati, sia pure implicitamente, a dedurre l’irrilevanza di siffatte lacune documentali giacché, a loro dire, l’intervenuta autorizzazione ambientale nonché il pagamento degli oneri concessori sarebbero necessari e sufficienti, ai sensi dell’art. 35 commi 18 e 19 legge 47/85, alla formazione del preteso silenzio assenso.

Ma in realtà, considerata la mancata contestazione delle suddette lacune documentali, tale censura non può essere condivisa in quanto, per come correttamente affermato dall’amministrazione comunale in conformità ad un costante orientamento giurisprudenziale, ai fini della formazione del silenzio-assenso su un'istanza di condono edilizio, costituiscono condizioni necessarie non soltanto il pagamento degli oneri di concessione dovuti, nonché i nulla-osta da parte delle autorità tutorie degli eventuali vincoli incidenti sulla zona oggetto dell’intervento abusivo, ma anche il deposito di tutta la documentazione prevista dalla normativa condonistica, tra cui quella volta ad identificare esattamente le opere da sanare, in quanto funzionale all’accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la sanatoria.

LA SENTENZA 2461/2022 DEL TAR SALERNO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Quanto costa una perizia giurata di un immobile?

Una perizia giurata per stima immobiliare può costare dai 400,00 euro ai 600,00 euro, cosi come anche quella per stimare un danno. Ci teniamo a precisare che sono costi indicativi e si deve sempre valutare caso per caso, sara' sempre il perito a stabilire il prezzo della perizia giurata.

Quando si fa una perizia giurata?

Questo tipo di perizia può essere necessario ad esempio in una compravendita, prima della stipula dell'atto oppure in caso di controversia successiva all'acquisto, per asseverare il valore di un immobile.

Come si fa una perizia giurata?

Il perito che voglia giurare sulla propria perizia deve recarsi in tribunale o presso l'ufficio del giudice di pace con un valido documento di identità e con l'elaborato da giurare, quest'ultimo compiutamente datato e sottoscritto dal suo autore.

Come sanare un edificio ante 1967?

Basterà presentare la Cila in cui si attesta che l'opera è stata realizzata prima del 1967, anche dentro un centro abitato, e accatastare l'edificio in forza di questo titolo. Da quel momento l'edificio è sanato e commercializzabile.

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