Compensazione credito iva 2022 inferiore a 5.000 euro

Il 6 marzo 2021 rappresenta il termine ultimo per presentare la dichiarazione IVA da parte di coloro che intendono compensare il credito emergente, per un importo superiore a 5.000 euro, con imposte e contributi in scadenza il 16 marzo.

È, fin da subito, opportuno osservare che il limite massimo dei crediti d’imposta e contributivi compensabili “orizzontalmente”, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 e dell’art. 34 della L. 388/2000, per l’anno 2021 è nuovamente pari a 700.000 euro. Tale limite comprende anche i rimborsi erogati in favore dei soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”, secondo quanto previsto dall’art. 25 comma 4 del DLgs. 241/97.

Non è, infatti, più operativa la maggiore soglia prevista, ...

Richiesta di rimborso da soggetti italiani per l’Iva versata in Italia (Iva TR) - Che cos'è

Ultimo aggiornamento: 10 giugno 2022

I contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR.

Il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso (articolo 38-bis, secondo comma, Dpr n. 633/1972):

  • dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni
  • dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate
  • dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili
  • dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
  • dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011

Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l’utilizzo in compensazione del credito Iva, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza. Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito (art. 3, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96). Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

Come e quando

Il modello deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel.

Se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Il corretto utilizzo in compensazione dei crediti di natura fiscale è un aspetto importante quanto delicato. Le norme che regolano modalità, tempi e limiti quantitativi alle compensazioni possibili per ciascun tributo sono molto precise e vincolano le imprese alla loro corretta applicazione onde evitare l’applicazione di sanzioni.

All’inizio di ogni anno, a partire dal primo di gennaio, sono utilizzabili in compensazione i crediti fiscali che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali relative all’anno di imposta precedente. Questo è possibile anche nel caso in cui dette dichiarazioni vengano presentate successivamente all’utilizzo del credito che ne scaturisce. Classico caso è la possibilità di compensare fino a 5.000 euro di IVA sin dal primo gennaio, questo anche se la dichiarazione dell’anno di imposta oggetto del credito può essere presentata soltanto a partire dal successivo primo febbraio.

Detto questo, naturalmente, occorre tenere in considerazione che sono le compensazioni “orizzontali“, ossia quelle effettuate tra tributi diversi, a presentare le maggiori limitazioni: i vincoli maggiori riguardano la compensazione dei crediti, in relazione al visto di conformità da apporre, e all’obbligo dell’effettuazione della presentazione del modello F24 (in compensazione totale o parziale) che deve avvenire esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Infine, non si deve dimenticare il “blocco” delle compensazioni che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo. Andiamo ad analizzare, di seguito, le fattispecie di maggior interesse riguardanti la compensazione (orizzontale) dei crediti fiscali.

Indice degli Argomenti

  • La soglia per la compensazione dei crediti fiscali orizzontali
  • REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA
    • Disposizioni generali per la compensazione
    • Compensazione dei crediti IVA annuali fino a 5.000 euro
    • Compensazione dei crediti annuali IVA superiori a 5.000 euro
    • Credito IVA residuo relativo all’anno precedente
    • Compensazione dei crediti IVA trimestrali
  • REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI RELATIVI AD IMPOSTE DIRETTE
  • Compensazione dei crediti fiscali in presenza di debiti iscritti a ruolo
  • Utilizzo del canale telematico per il pagamento dei modelli F24 per la compensazione dei crediti fiscali
  • Blocco delle compensazioni nel modello F24 per 30 giorni
  • Quali sanzioni amministrative per l’errata compensazione di crediti fiscali?
    • Sanzioni per effettuazione di compensazioni di crediti fiscali senza visto di conformità
    • Sanzioni per l’effettuazione di compensazioni con credito inesistente
    • Sanzioni per effettuazione di compensazioni con credito non spettante
  • Compensazione dei crediti fiscali: consulenza fiscale

La soglia per la compensazione dei crediti fiscali orizzontali

L’art. 72 della Legge n. 234/2021 ha previsto l’aumento a 2 milioni di euro del limite annuo di crediti compensabili nel modello F24 o rimborsabili con procedura “semplificata“ (ex art. 34, co. 1 Legge n. 388/00). Naturalmente, non vi sono modifiche per gli obblighi connessi alla compensazione orizzontale dei crediti fiscali, come:

  • L’apposizione del visto di conformità in dichiarazione dei redditi per compensazioni di importo superiore a 5.000 euro annue. L’apposizione del visto riguarda la dichiarazione dalla quale emerge il credito (o della sottoscrizione alternativa dell’organo di revisione legale), salvo esonero in caso di regime premiale ISA per effetto di speciali disposizioni;
  • La preventiva presentazione della dichiarazione;
  • L’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti la compensazione, con l’effettuazione della compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Questa disposizione è stata introdotta al fine di incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo di crediti tributari e contributivi attraverso l’utilizzo in compensazione orizzontale con il modello F24.

Disposizioni generali per la compensazione

La prima regola da ricordare è che credito IVA che scaturisce dalla dichiarazione annuale può essere utilizzato in compensazione a partire dal primo gennaio dell’anno successivo. Questo significa che il credito IVA relativo all’anno di imposta “n” può essere utilizzato in compensazione “orizzontale“, soltanto a partire dal primo gennaio dell’anno “n+1“, per importi sino a 5.000 euro.

Oltre a questa soglia, la compensazione dei crediti IVA derivanti dalla dichiarazione annuale ed anche dei crediti risultanti dai modelli TR, deve seguire le seguenti regole di utilizzo:

  • Gli utilizzi del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori alla soglia di 5.000 euro, possono essere eseguiti solo a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge. Questo è quanto indicato dall’articolo 17, comma 1 D.Lgs. n. 241/97;
  • Per utilizzi in compensazione orizzontale superiori alla soglia di 5.000 euro, è necessario effettuare tramite soggetti a ciò abilitati, i controlli previsti ai fini dell’apposizione nella dichiarazione annuale del “visto di conformità” (art. 1, comma 574 Legge n. 147/13). Il rilascio del visto viene effettuato telematicamente, tramite la barratura di una specifica casella nel frontespizio della dichiarazione annuale IVA.

Deve essere ricordato che i sopra indicati vincoli temporali alla compensazione dei crediti IVA interessano solo le compensazioniorizzontali” (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall’Iva o contributi). Mentre, non vi sono limitazioni che interessano le compensazioni “verticali“, ovvero quelle “Iva da Iva“, anche se superano le soglie sopra indicate.

Compensazione dei crediti IVA annuali fino a 5.000 euro

I soggetti che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA per importi non superiori a 5.000 euro possono presentare il modello F24, con le sotto indicate regole:

  • A partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione del credito;
  • Senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale IVA;
  • Dovendo utilizzare per il versamento esclusivamente i canali telematici Entratel/Fisconline (messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate).

Tali compensazioni per importi non superiori a 5.000 euro sono possibili indipendentemente dall’ammontare del credito IVA complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. In pratica i primi 5.000 euro del credito IVA annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo. In materia di compensazioni tra debiti e crediti IVA, come chiarito dalla Circolare n. 29/E/2010 dell’Agenzia delle Entrate:

  • Non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito IVA per pagare debiti d’imposta che sorgono successivamente (ad esempio: credito IVA dell’anno “n” risultante dalla dichiarazione IVA “n+1” utilizzato per pagare il debito IVA di gennaio “n+1” o del primo trimestre “n+1“);
  • Devono essere conteggiate nel limite di 5.000 euro, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito IVA sorto precedentemente. Ad esempio: debito IVA ottobre anno “n” ravveduto utilizzando in compensazione il credito IVA dell’anno “n” risultante dalla dichiarazione IVA anno “n+1“.

Compensazione dei crediti annuali IVA superiori a 5.000 euro

I soggetti che intendono compensare i crediti IVA per importi superiori a 5.000 euro, invece, sono tenuti obbligatoriamente a far apporre il visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito da utilizzare in compensazione. Solo successivamente alla presentazione della dichiarazione IVA vistata è possibile procedere alla compensazione presentando il modello F24 con la seguente tempistica:

  • Non prima del decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;
  • Dovendo utilizzare per il versamento esclusivamente i canali telematici Entratel/Fisconline (messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate). Il pagamento con home banking in questo caso non può essere effettuato.

I modelli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche o con canali difformi da quelli previsti) verranno automaticamente scartati dalla procedura online. In pratica, è opportuno ricordare che stante l’attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale (fissato al primo di febbraio), risulta pertanto impossibile presentare prima del 10 febbraio un modello F24 con utilizzo in compensazione di crediti IVA per importi superiori a 5.000 euro.

Credito IVA residuo relativo all’anno precedente

Altro aspetto da monitorare con attenzione riguarda la possibilità di portare in compensazione nell’anno successivo il residuo credito IVA, rimasto inutilizzato dall’anno di imposta precedente.

Ad esempio, sto parlando del credito IVA dell’anno di imposta “n” (riportato in dichiarazione IVA anno “n+1“), e non completamente utilizzato in compensazione nell’anno”n+1“, e che quindi residua ancora al primo gennaio dell’anno “n+2“.

In questi casi, per una corretta applicazione delle regole di compensazione si ricorda che:

  • Il residuo credito IVA relativo al periodo d’imposta “n“, emerso dalla precedente dichiarazione IVA annuale e utilizzato nell’anno “n+2” fino al termine di presentazione della dichiarazione IVA “n+2” relativa all’anno “n+1“, non deve sottostare alle regole sopra descritte. Questo a condizione che il credito non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale IVA (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato “n” come anno di riferimento). Questo in quanto per questo credito relativo all’anno “n” la dichiarazione annuale già è stata presentata nell’anno “n+1“. E quindi, le tempistiche sono già state rispettate (l’unica cautela riguarda il caso di superamento del limite di 5.000 euro, laddove la dichiarazione IVA relativa all’anno “n” non sia stata “vistata“);
  • Al contrario, il residuo credito IVA relativo al periodo d’imposta “n“, emerso dalla precedente dichiarazione IVA annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale IVA viene a tutti gli effetti “rigenerato” nella dichiarazione IVA “n+2” come credito IVA relativo all’anno “n+1” e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

Compensazione dei crediti IVA trimestrali

Il limite dei 5.000 euro riguardante la compensazione dei crediti IVA annuali trova applicazione, per la parte eccedente i limiti di 5.000 euro, anche con riferimento ai crediti risultanti dalla presentazione delle dichiarazioni trimestrali (modello IVA TR). Quindi, per compensazioni di crediti trimestrali oltre la soglia di 5.000 euro è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità sul modello IVA TR.

Deve essere in proposito precisato che il limite di 5.000 euro deve intendersi unitario per tutti i modelli TR presentati nell’anno. Questo significa che se dal primo modello TR emerge un credito IVA trimestrale di €. 5.000 da utilizzare in compensazione, i crediti trimestrali emergenti dai successivi modelli TR dovranno seguire le regole previste per l’utilizzo in compensazione dei crediti eccedenti la soglia.

La compensazione dei crediti trimestrali, anche per la parte che non eccede 5.000 euro, deve essere sempre preceduta dalla trasmissione telematica del modello TR. E’ stato previsto che oltre l’importo di 5.000 euro la compensazione può avvenire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione modello TR. Mentre per importi inferiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire dal giorno successivo alla presentazione del modello dichiarativo.

Chiarimenti sul rapporto tra credito IVA annuale e trimestrale

Con riferimento ai rapporti esistenti tra credito IVA annuale e crediti IVA trimestrali, l’Agenzia delle entrate ha precisato che:

  • Al raggiungimento del limite (di 5.000 euro) riferito al credito annuale “n“, non concorrono le eventuali compensazioni di crediti IVA relativi ai primi 3 trimestri dello stesso anno. Compensazioni risultanti, quindi, dalle istanze modello IVA TR presentate nel corso dello stesso anno “n“;
  • Il limite di 5.000 euro è riferito all’anno di maturazione del credito e viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale). Ciò significa che il credito annuale evidenziato nella dichiarazione IVA “n+1” relativa all’anno “n” presenta un tetto pari a 5.000 euro, da spendere liberamente anche prima delle presentazione della dichiarazione. Ed allo stesso modo per i crediti trimestrali evidenziati nei modelli TR da presentare nel corso dell’anno “n+1” è a disposizione un ulteriore tetto di 5.000 euro. Valido complessivamente per tutti i TR che vengono presentati nel corso dell’anno “n+1“.

Modello IVA TR presentato senza visto di conformità

Non è necessario il visto di conformità in caso di istanza di rimborso del credito IVA infrannuale, per importi pari o inferiori a 30.000 euro annui. Mentre, per la presentazione del modello TR per utilizzo in compensazione il visto di conformità è obbligatorio superando la soglia di 5.000 euro. Questo anche nel caso in cui poi non ci sia alcun modello F24 in compensazione presentato.


A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 (D.L. n. 50/2017), è stato stabilito che i contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle:

  • Imposte sui redditi e alle relative addizionali;
  • Alle ritenute alla fonte;
  • Alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito delle società;
  • All’Irap

per importi superiori a 5.000 euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità. Visto di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 241/1997. In questo caso la compensazione del credito deve passare attraverso il preventivo invio della dichiarazione dei redditi. La compensazione nel modello F24 sarà possibile dal decimo giorno successivo all’invio della dichiarazione.

Fin dal primo gennaio di ogni anno, pertanto, i contribuenti possono liberamente utilizzare in compensazione crediti di importo superiore alla soglia dei 5.000 euro. Per la successiva compensazione di ulteriori crediti è necessario apporre successivamente il visto di conformità sul modello dichiarativo. Modello da trasmettere in relazione alle singole scadenze previste (ad oggi, 31 ottobre per il modello 770 e 30 novembre per i modelli Redditi e Irap). Trattandosi di crediti che saranno determinati, per la maggior parte, nel corso della prossima estate al momento della compilazione della dichiarazione, evidentemente l’utilizzo di essi deve essere effettuato con molta prudenza.

Anche in questo caso è necessario utilizzare per il versamento con modello F24, esclusivamente i canali telematici Entratel/Fisconline (messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate). Ricordo, infine, che il visto di conformità non è richiesto con riferimento ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni, ad eccezione di quelli il cui presupposto è riconducibile alle imposte sui redditi e alle relative addizionali.

Deve essere evidenziato anche che, in riferimento a quest’ultima tipologia di crediti d’imposta, non è necessario il visto di conformità per l’utilizzo del credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione. Sempre che non siano maturati e utilizzati crediti nuovi di importo superiore al limite oltre il quale è richiesto il visto di conformità.

Compensazione dei crediti fiscali in presenza di debiti iscritti a ruolo

Ai sensi dell’articolo 31 del D.L. n. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali. Il blocco in commento si attiva qualora il contribuente abbia a proprio carico ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro.

La compensazione dei crediti torna ad essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti. Il pagamento dei ruoli scaduti può avvenire in denaro, oppure attraverso specifica compensazione con i crediti utilizzabili, attraverso presentazione di specifico modello F24. In tale modello di versamento deve essere utilizzato lo specifico codice tributo “Ruol” istituito dalla Risoluzione n. 18/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate. Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore al previsto limite annuo di utilizzo in compensazione nel modello F24, l’eccedenza può essere:

  • Portata in compensazione nell’anno solare successivo;
  • Chiesta a rimborso nei modi ordinari.

L’inosservanza di tale divieto è punita con la sanzione pari al 50% dell’importo indebitamente compensato.

Utilizzo del canale telematico per il pagamento dei modelli F24 per la compensazione dei crediti fiscali

Ultimo aspetto su cui porre attenzione è quello che riguarda l’obbligo di utilizzo dei canali telematici per la presentazione del modello F24 in compensazione orizzontale. Tale modalità di presentazione del modello F24 in compensazione (totale o parziale) riguarda sia i soggetti titolari di partita IVA (per i quali l’obbligo è generalizzato) ma anche i soggetti non dotati di partita IVA. In particolare, è previsto che:

F24 a saldo zero

Gli F24 a zero, sia per i titolari di partita IVA, che per i privati continuano a poter essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel. Oppure, in alternativa, la presentazione può avvenire per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio:

  • F24 cumulativo” (disciplinato da apposita convenzione con l’agenzia delle Entrate);
  •  Del servizio “F24 addebito unico” (provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 21 giugno 2007).

F24 in compensazione parziale (a saldo positivo)

Si tratta dei modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero. In questo caso è necessario distinguere fra privati e partite IVA. In particolare:

  • Per i titolari di partita IVA, infatti, possono essere utilizzati solo i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
  • Per i privati è ancora possibile avvalersi dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia. Quindi ad esempio, banche, Poste Italiane e agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento.

F24 senza compensazioni

I contribuenti non titolari di partita IVA (“privati“) possono presentare il modello F24 per qualunque importo (anche sopra i mille euro), senza utilizzo di crediti in compensazione. La presentazione può avvenire anche in forma cartacea presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione). Tutti i titolari di partita IVA hanno, invece, l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche.

Blocco delle compensazioni nel modello F24 per 30 giorni

In attuazione della Legge n. 205/2017 dal 29 ottobre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di effettuare un blocco dei pagamenti F24 in compensazione per effettuare dei controlli.

L’ampiezza della possibilità che il pagamento del modello F24 in compensazione venga sospeso, per un massimo di 30 giorni, in presenza di profili di rischio, è illimitata. Questo al fine di controllare l’utilizzo del o credito inesistente o non spettante (per approfondire: “Credito inesistente o non spettante: le sanzioni“).

La delega è eseguita se, all’esito del controllo, il credito risulta correttamente utilizzato oppure una volta “decorsi trenta giorni dalla data di presentazione delle delega di pagamento”. A decorrere dal 29 ottobre 2018, le compensazioni che transitano dal modello F24 potranno essere sospese per controlli dall’Agenzia delle Entrate ed eventualmente rigettate, per motivi di cautela fiscale.

Con il provvedimento direttoriale 195385/2018 sono stati stabiliti dei criteri di selezione dei modelli da controllare che potrebbero interessare, in pratica, la totalità dei pagamenti. Il contribuente è raggiunto prima da una comunicazione di avvio dei controlli e poi, entro 30 giorni, in caso di controlli con esito negativo, dal rigetto del pagamento eseguito con la compensazione.

Utilizzo del ravvedimento operoso

Si segnala che non sempre è possibile porre rimedio allo scarto del modello F24 attraverso il ravvedimento operoso. È il caso dei pagamenti che determinano il perfezionamento di opzioni, come quelli relativi alla rivalutazione di quote e terreni. In casi come questi, il mancato versamento nei termini dell’importo dovuto impedisce l’accesso al regime agevolato e non è regolarizzabile in ritardo.

Si pensi, ancora, al pagamento delle rate di un accertamento con adesione. Se non si versa una delle rate entro il termine di quella successiva, l’intero importo è iscritto a ruolo con una maggiorazione del 45% del tributo residuo. Anche in questo caso non è possibile rimediare con il ravvedimento. Questo pone dunque un problema di tutela del contribuente che si ritenga penalizzato dal rigetto. Una possibilità può essere quella di conservare la documentazione relativa alla trasmissione del modello F24 e, ritenendo comunque valida la compensazione proposta, attendere il successivo provvedimento sanzionatorio dell’Agenzia, contro il quale proporre ricorso (tutela differita).

Il provvedimento potrebbe essere un avviso bonario di irregolarità o un avviso di recupero del credito o ancora l’atto con cui l’amministrazione finanziaria disconosce l’accesso al regime agevolato. Non può tuttavia escludersi la possibilità che la comunicazione di rigetto del modello F24 sia già impugnabile, in quanto immediatamente lesiva della posizione del contribuente (tutela anticipata).

Quali sanzioni amministrative per l’errata compensazione di crediti fiscali?

L’applicazione di una corretta compensazione dei crediti fiscali consente di evitare l’applicazione di fattispecie sanzionatorie. Vediamo di seguito quali sono le principali fattispecie in cui può imbattersi chi effettua compensazioni in modo errato. In particolare le situazioni che andremo ad analizzare sono le seguenti:

  • Sanzioni per effettuazione di compensazione dei crediti fiscali senza visto di conformità;
  • Sanzioni per effettuazione di compensazioni con credito inesistente;
  • Infine, Sanzioni per effettuazione di compensazioni con credito non spettante.

Sanzioni per effettuazione di compensazioni di crediti fiscali senza visto di conformità

Le regole dettate dal D.L. n. 50/2017 contemplano anche una specifica disposizione sul versante sanzionatorio. Il contribuente che compensa senza l’apposizione del visto, o nel caso in cui il visto non sia apposto da soggetto abilitato.

In queste fattispecie è previsto il recupero dell’ammontare del credito utilizzato in modo improprio. Oltre a questo è prevista l’applicazione di una sanzione che si applica ordinariamente nella misura del 30 per cento (sul credito impropriamente utilizzato). Questo nel caso in cui sia l’Agenzia a contestare al contribuente l’errata compensazione.

Al contrario nel caso in cui il contribuente compensa senza visto e poi si ravvede è tenuto presentare una dichiarazione integrativa con visto. Con essa egli è tenuto a pagare la sanzione da dichiarazione inesatta ridotta. Si allude all’articolo 8 del D.Lgs. n. 471/97, che prevede una sanzione da 250 a 2.000 euro.

Si assiste dunque ad una diversità di sanzioni operanti, a seconda del fatto che la sanzione sia applicata dal contribuente in sede di ravvedimento o dall’Ufficio in sede di controllo. Ove venisse azionato il controllo, non si sarebbe in presenza di una dichiarazione contenente il visto (né “originaria” né “integrativa”), quindi si applicherebbe la sanzione del 30%. Inoltre, è stata vietata la procedura della compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in presenza di versamento all’Erario di crediti di imposta non correttamente utilizzati. In pratica, in caso di indebita compensazione, in sede di riversamento dell’imposta stessa non sarà più possibile compensarla a sua volta con altri crediti vantati dal contribuente.

Sanzioni per l’effettuazione di compensazioni con credito inesistente

La fattispecie riguardante la compensazione de crediti inesistenti o non spettanti è punita con l’applicazione di una sanzione amministrativa. La violazione è equiparata dal legislatore all’ipotesi di dichiarazione infedele nella quale sia indicato un credito superiore a quello spettante.

Si applica la sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% della misura dei crediti inesistenti compensati. Questo ai sensi dell’articolo 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97. Ricordo, sul tema che l’articolo 7, comma 2, del D.L. n. 5/09, il quale inaspriva la predetta sanzione, fissandola al 200% nell’ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un ammontare superiore a €. 50.000 è stata abrogata. Pertanto, la sanzione applicabile, qualsiasi sia l’ammontare della compensazione di credito inesistente effettuata, è sempre dal 100% al 200% del maggior credito compensato.

Tale sanzione può essere ridotta se il regolamento viene effettuato in maniera spontanea dal contribuente, utilizzando il ravvedimento operoso.

Sanzioni per effettuazione di compensazioni con credito non spettante

La fattispecie riguardante l’utilizzo di un’eccedenza o di un credito di imposta esistenti in misura superiore in violazione di disposizioni che ne limitano l’utilizzo. Per questa fattispecie è prevista una sanzione amministrativa del 30% del maggior credito utilizzato. Questo ai sensi del comma 4, dell’articolo 13, del D.Lgs. n. 471/97.

Questa sanzione si rende applicabile in caso di ravvedimento effettuato dal contribuente. Mentre se la violazione viene ad essere riscontrata attraverso i controlli automatizzati (ex articolo 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72) la sanzione amministrativa applicabile resta quella ordinaria dal 100% al 200% della misura del maggior credito utilizzato. Sanzione prevista precedentemente per l’utilizzo del credito inesistente.

Compensazione dei crediti fiscali: consulenza fiscale

La compensazione dei crediti fiscali richiede il rispetto di regole ben precise la cui violazione comporta l’applicazione di sanzioni amministrative per il contribuente. Come hai potuto vedere, nella maggior parte dei casi, si tratta di sanzioni importanti. Per questo motivo, se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.

Quando posso compensare il credito IVA 2022?

La compensazione del credito IVA - fino a 5.000 euro dal 1° giorno dell'anno successivo a quello di riferimento - cioè dal 1° gennaio 2022 per l'eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione IVA 2022 - e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva.

Quali debiti si possono compensare con il credito IVA?

Compensazione con crediti d'imposta Puoi pagare le cartelle relative a imposte erariali (per esempio Irpef, Ires, IVA ecc.) utilizzando in compensazione i crediti erariali (ad esempio crediti Irpef, Ires, IVA ecc.).

Qual è il limite per utilizzare il credito fiscale senza apposizione del visto di conformità?

Non è necessario il visto di conformità in caso di istanza di rimborso del credito IVA infrannuale, per importi pari o inferiori a 30.000 euro annui. Mentre, per la presentazione del modello TR per utilizzo in compensazione il visto di conformità è obbligatorio superando la soglia di 5.000 euro.

Come utilizzare il credito IVA infrannuale?

L'utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale è ammesso soltanto dopo la presentazione della domanda e nel caso di superamento del limite di 5.000 euro (riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno) l'utilizzo è ammesso dal decimo giorno successivo a quello di presentazione ...