Con la sentenza del 25.01.2022, il Tribunale di Brescia afferma che il socio di maggioranza di una società può intrattenere con la stessa anche un rapporto di lavoro subordinato, a condizione che non sia titolare, in via esclusiva, della totalità dei poteri di gestione. Show
Il fatto affrontato Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di ottenere l’accertamento dell'invalidità del provvedimento con cui l’INPS, all'esito di un accertamento eseguito congiuntamente all'ITL, aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 09.10.2008 al 28.02.2017 con la società della quale era anche socio di maggioranza. La sentenza Il Tribunale di Brescia rileva, preliminarmente, che in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali non sussiste alcuna incompatibilità di principio tra la qualità di socio titolare della maggioranza del capitale sociale della società e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa. Secondo il Giudice, non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio. Diversamente, per la sentenza, risulta non configurabile un rapporto di lavoro con la società quando il socio (a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente dell'organo amministrativo) abbia di fatto assunto, nell'ambito della società, l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione. Su tali presupposti, il Tribunale di Brescia - non ravvisando quest’ultima ipotesi nel caso di specie - accoglie il ricorso e dichiara la natura subordinata del rapporto oggetto di contestazione. A cura di Fieldfisher
Sono un dipendente statale, assistente tecnico presso un istituto tecnico commerciale. posso costituire una società srl per fare una start up ove dove sono socio e andrei ad acquisire il 40% del capitale ma senza apportare lavoro? RISPOSTA Certamente sì, a patto di -non entrare a far parte del consiglio di amministrazione della SRL Consiglio inoltre di -far risultare tutto questo dall'atto costitutivo e dallo statuto, in modo da avere sempre a disposizione la documentazione più idonea da produrre al datore di lavoro in caso di controllo. Tanto premesso, non sei nemmeno tenuto a comunicare al datore di lavoro, il tuo investimento … perché di puro investimento di capitali si tratta … Esattamente come se avessi acquistato un pacchetto azionario della ENI o dell'ENEL … nulla di più nulla di meno ! Essere un pubblico dipendente non ti impedisce di investire liberamente il tuo denaro. Non vi è violazione dell'articolo 2105 del codice civile, né del testo unico pubblico impiego (decreto legislativo 165 del 2001). Art. 2105 del codice civile. Obbligo di fedeltà. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. A disposizione per chiarimenti.Cordiali saluti. Risposta La fattispecie di mero socio di una società di capitali (quale la Srl) generalmente non è una causa ostativa di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato presso un’altra Società. Il Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di imprese, con la sentenza n. 172 del 21/01/2019, ha sancito che “La disciplina delle società di capitali non prevede, diversamente dalla disciplina della società in nome collettivo ex art. 2301 c.c., un generale divieto di concorrenza per il socio uscente. Di talchè, siffatto divieto può configurarsi solo se contemplato nello statuto sociale, o nell’atto di cessione della quota, ovvero, al ricorrere dei presupposti richiesti per la configurazione dell’ipotesi di cessione d’azienda; ricorrendo quest’ultima ipotesi, troverà applicazione analogica l’art. 2557 c.c.”. Solo nel caso in cui il socio cedente entrando a far parte di una nuova compagine socile, avvalendosi di informazioni riservate apprese nel precedente rapporto, storni la clientela della società precente, potrebbe essere applicato l’art. 2598 c.c. n. 3, in tema di concorrenza sleale (non tollerata dall’ordinamento giuridico) Resta valido l’obbligo di di fedeltà da parte del lavoratore subordinato (art. 2105 c.c.) Ti potrebbe interessare:
Chi può essere socio di una Srl?I soci ammessi nella SRL semplificata possono essere solo persone fisiche. Per tutte le altre tipologie di SRL, i soci possono anche essere persone giuridiche (ovvero altre società).
Come vengono pagati i soci di una Srl?I soci possono prevedere un compenso fisso o variabile. Non è previsto un importo minimo e le modalità di pagamento cambiano in base al rapporto con la società. Inoltre, dato che questo compenso è specifico per l'attività di amministratore può aggiungersi anche al corrispettivo per un'ulteriore prestazione lavorativa.
Cosa si intende per socio lavoratore Srl?Socio lavoratore della Srl: definizione e obblighi contributivi. Il socio lavoratore è quel soggetto che, oltre ad essere socio di una società, svolge anche attività di lavoro a favore della Srl stessa. Parliamo del tipico caso in cui il socio è anche amministratore.
Come si paga un socio lavoratore?Il versamento dei contributi sarà a carico del socio lavoratore che avrà l'onere di versare con modello F24 una quota fissa (contributi sul minimale) di euro 3.825,00 annuali a prescindere dal reddito prodotto, in quattro rate annue (ogni 16 del mese di Febbraio, Maggio, Agosto e Novembre).
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