Servitù per destinazione del padre di famiglia trascrizione

Tribunale Massa, 10/06/2016, n. 576

In tema di servitù prediali, la costituzione per destinazione del padre di famiglia, che si determina non in virtù di una manifestazione di volontà negoziale, ma per la presenza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù e che siano rivelatrici dell’esistenza del peso gravante sul fondo servente, richiede il concorso di più elementi costitutivi di una complessa fattispecie, e cioè: a) l’esistenza di due o più fondi appartenenti allo stesso proprietario tra cui, con opere visibili, si sia costituito un rapporto obiettivo di servizio tale da manifestare l’esistenza di una servitù se i due fondi o le due parti del fondo appartengano poi a distinti proprietari; b) la separazione dei due fondi o delle due parti del fondo per effetto di una atto di alienazione volontario. Pertanto, in presenza di tali elementi e in mancanza, all’atto dell’alienazione, di una volontà contraria, la servitù si intende stabilita “ope legis” e a titolo originario e più specificamente a riguardo delle servitù di passaggio ha puntualizzato “in particolare nel caso di servitù di passaggio, la servitù si intende costituita quando risulti l’esistenza di una o più opere visibili destinate stabilmente all’esercizio del passaggio dall’uno all’altro fondo e non risulti in altro modo manifestata una volontà contraria al mantenimento del passaggio come fin a quel momento esercitato dall’unico proprietario.

Tribunale Massa, 10/06/2016, n. 564

La costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia ha per presupposto che due fondi, appartenenti in origine allo stesso proprietario, siano stati posti da lui in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio l’uno rispetto all’altro atta ad integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale ed, inoltre, che tale situazione sia stata mantenuta allorché i due fondi abbiano cessato di appartenere allo stesso soggetto. Pertanto, requisito per l’acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia non è una manifestazione di volontà negoziale diretta alla sua costituzione, ma la sua apparenza, cioè l’esistenza di segni visibili, che si concretino in opere permanenti necessarie per l’esercizio della servitù, rivelatrici della sua esistenza.

Cass. sent. n. 6592/2016

La costituzione di una servitù prediale (nella specie, di veduta) per destinazione del padre di famiglia postula che le opere permanenti (nella specie, l’apertura e le opere di asservimento) destinate al suo esercizio, predisposte dall’unico proprietario, preesistano al momento il cui il fondo viene diviso fra più proprietari.

Cass. sent. n. 2949/2016

Ai fini della costituzione della servitù di presa d’acqua per destinazione del padre di famiglia occorre che l’originario unico proprietario abbia impresso un’oggettiva situazione di subordinazione o servizio tra i fondi, mediante collocazione nel fondo servente di tubazioni di conduzione dell’acqua che, fuoriuscendo dalla fonte o dallo sbocco ed essendo idonee ad irrigare il fondo dominante nel quale confluiscono, siano visibili e stabilmente destinate a soddisfare le esigenze idriche del fondo dominante.

Cass. sent. n. 2853/2016

La costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia non ha luogo quando la separazione dei due fondi sia operata da chi è proprietario esclusivo di uno di essi e solo comproprietario dell’altro, mancando in tal caso il requisito dell’appartenenza di entrambi i fondi al medesimo proprietario.

Cass. sent. n. 24853/2015

La disposizione dell’originario proprietario del fondo successivamente diviso, idonea a impedire la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell’art. 1062, comma 2, c.c., non deve necessariamente intervenire contestualmente alla divisione del fondo stesso, ben potendo essere effettuata in un momento anteriore ed anche in maniera implicita, a condizione che essa sia resa nota o conoscibile all’acquirente.

La disposizione dell’originario proprietario idonea a impedire la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell’art. 1062, comma 2, c.c., può anche essere anteriore alla divisione del fondo ed implicita, purché resa nota o conoscibile all’acquirente. (Nella specie, applicando il principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva negato effetto impeditivo alla presentazione di un tipo di frazionamento fatta dal proprietario qualche giorno prima dell’atto di vendita e da lui richiamata nell’atto stesso).

Cass. sent. n. 12961/2015

Il requisito dell’apparenza della servitù, di cui all’art. 1061 c.c., necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al relativo esercizio e attestanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, anche quando tali opere insistano sul fondo dominante o su quello appartenente a terzi. Ne consegue che, ove le opere visibili e permanenti consistano in un portone ed in un androne, siti nel preteso fondo servente ed utilizzabili per l’accesso sia a quest’ultimo che al preteso fondo dominante, l’apparenza della servitù postula comunque il riscontro dell’univocità della loro funzione oggettiva rispetto all’uso della servitù stessa.

Tar Milano, sent. n. 1397/2015

La previsione di cui all’art. 1062 c.c. che ammette che la prova della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia possa essere offerta con qualunque genere di prova, attiene alla prova della servitù nei rapporti fra privati proprietari, ma non può intendersi nel senso di imporre al Comune, nella propria attività amministrativa di rilascio dei titoli ad aedificandum, lo svolgimento di accertamenti in fatto che sono invece riservati al giudice civile.

Cass. sent. n. 11825/2015

Il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo servizio e rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che non è al riguardo sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù.

Cass. sent. n. 10662/2015

Il presupposto della effettiva situazione di asservimento di un fondo all’altro, richiesto dall’art. 1062 cod. civ. per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, deve essere accertato attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui, per effetto dell’alienazione di uno di essi o di entrambi, i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario.

In tema di acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia, il presupposto dell’asservimento di un fondo all’altro va accertato ricostruendo lo stato dei luoghi al momento della divisione del fondo originariamente appartenente ad un unico proprietario, rimanendo irrilevanti le successive modifiche.

La “disposizione relativa alla servitù“, che impedisce l’acquisto per destinazione del padre di famiglia nonostante lo stato di fatto preesistente, non è desumibile da fatti concludenti, ma deve consistere o in una clausola con la quale si conviene espressamente di escludere la costituzione della servitù o in altro patto il cui contenuto sia incompatibile con la costituzione.

Cass. sent. n. 8725/2015

Gli artt. 1061 e 1062 cod. civ., che consentono l’acquisto per usucapione e per destinazione del padre di famiglia delle servitù apparenti, anche se discontinue (nella specie, servitù di passaggio), hanno carattere innovativo rispetto all’art. 630 del codice civile del 1865, che disponeva che le servitù continue non apparenti e le servitù discontinue, apparenti o meno, non potevano costituirsi se non mediante titolo. Ne consegue che le citate norme del vigente codice civile non possono trovare applicazione rispetto a situazioni esauritesi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.

Cass. sent. n. 6923/2015

In tema di condominio degli edifici l’applicabilità delle norme sulle distanze legali trova limite per la ipotesi di opere eseguite in epoca anteriore alla costituzione del condominio, atteso che in tale caso l’intero edificio, formando oggetto di un unico diritto dominicale, può essere nel suo assetto liberamente precostituito o modificato dal proprietario anche in vista delle future vendite dei singoli piani o porzioni di piano, con la conseguenza che queste comportano, da un lato, il trasferimento della proprietà sulle parti comuni (art. 1117 c.c.) e l’insorgere del condominio, e dall’altro lato, la costituzione in deroga (od in contrasto) al regime legale delle distanze di vere e proprie servitù a vantaggio e a carico delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli acquirenti, in base a uno schema assimilabile a quello dell’acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia (cassata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano condannato la responsabile di una cooperativa a chiudere due finestre, atteso che la corte territoriale non aveva tenuto conto che, al momento in cui la cooperativa, originario unico proprietario dell’edificio, aveva assegnato gli appartamenti acquistati in proprietà dalle parti in causa, con stipula del mutuo individuale, l’apertura delle vedute era già stata realizzata).

In tema di condominio degli edifici, la disciplina sulle distanze di cui all’art. 889 cod. civ., non si applica in caso di opere eseguite in epoca anteriore alla costituzione del condominio, atteso che, in tal caso, l’intero edificio, formando oggetto di un unico diritto dominicale, può essere nel suo assetto liberamente precostituito o modificato dal proprietario anche in vista delle future vendite dei singoli piani o porzioni di piano, operazioni che determinano, da un lato, il trasferimento della proprietà sulle parti comuni (art. 1117 cod. civ.) e l’insorgere del condominio, e, dall’altro lato, la costituzione, in deroga (od in contrasto) al regime legale delle distanze, di vere e proprie servitù a vantaggio e a carico delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli acquirenti, in base a uno schema assimilabile a quello dell’acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia. (Principio enunciato con riferimento all’apertura di vedute – relative ad un edificio originariamente oggetto di proprietà esclusiva di una cooperativa – compiuta prima dell’alienazione delle singole unità immobiliari, evenienza ritenuta idonea ad integrare la condizione, rilevante ai sensi dell’art. 1062 cod. civ., della sussistenza di un’opera di asservimento, visibile e permanente, al momento dell’alienazione dei fondi da parte dell’unico originario proprietario).

Trib. Parma, sent. n. 511/2015

Tra le fonti di accertamento dell’esatta linea di demarcazione del confine riveste un’importanza privilegiata il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto e dagli stessi richiamato con valore vincolante: rinvenendosi tali elementi, pertanto, il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto laddove le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti.

Ai sensi dell’art. 1062 c.c., il presupposto della situazione di asservimento di un fondo deve essere accertato attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui, per effetto della alienazione di uno o di entrambi, i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario e deve essere accertato altresì il requisito dell’esistenza di opere visibili e permanenti, non rilevando le modificazioni successive incidenti negativamente. Infine neppure rileva, al fine di escludere l’utilitas del passaggio carrabile, l’esistenza dell’ulteriore passaggio posto in zona più a monte, rispetto al quale i testimoni hanno riferito in maniera pressoché unanime che si tratta di un tragitto meno comodo.

Cass. sent. n. 1675/2015

Ai fini dell’acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia di una servitù apparente non è sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo; è essenziale, pertanto, un “quid pluris” che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù poiché gli stessi devono mostrare di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante.

Il requisito della appartenenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Deriva da quanto precede, pertanto, che non è al riguardo sufficiente la esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù. (Nella specie la Corte territoriale, con la sentenza cassata dalla Suprema corte, aveva motivato l’accoglimento della domanda di acquisto della servitù per usucapione in virtù dell’uso continuativo e costante, pressoché ab immemorabile del sentiero oggetto di contestazione da parte dei proprietari dei fondi finitimi per raggiungere il centro).

Cass. sent. n. 8730/2014

Ai fini dell’accertamento della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia in confessoria servitutis, non è specifico onere probatorio gravante su chi agisce dimostrare la situazione di fatto esistente al momento in cui i due fondi hanno cessato di appartenere all’unico soggetto per effetto di alienazioni separate. Tale prova, per l’effetto, non è presupposto necessario per la costituzione della servitù.


Trib. Torino, sent. n. 4454/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE OTTAVA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12632/2014 avente ad oggetto: servitù di passaggio

promossa da

IM.FI. DI G. ZA. E C. S.A.S. e SA.EN., rappresentati e difesi dall’avv. EG.LU. e dell’avv. FE.MA., elettivamente domiciliati in TORINO presso il difensore

PARTE ATTRICE contro

FR.MO. e LA. S.A.S. DI RO.SC., rappresentati e difesi dall’avv. MO.EL.MA. e dell’avv. AL.AL., elettivamente domiciliati in TORINO presso il difensore

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 12 settembre 2016.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Im.Fi. di G. Za. e C. s.a.s., in persona del socio accomandatario Gi.Pi.Sg., e la Sig.ra Sa.En. hanno convenuto in giudizio il Sig. Fr.Mo. e la società La. s.a.s. di Ro.Sc.

Gli attori hanno premesso:

– di essere proprietari di una serie di terreni nel Comune di Givoletto (TO), confinanti con quelli di proprietà della società convenuta La.;

– che i terreni della società convenuta sono interclusi;

– che, a partire dal 2008, Fr.Mo. ha iniziato a forzare il varco d’ingresso ai terreni di loro proprietà, ricavandosi un passaggio sia a piedi sia con veicoli denominato “Passaggio Almese” (meglio descritto in atti);

– che gli accessi si sono accompagnati a violenze psicologiche e fisiche;

– che la servitù di passaggio a favore dei terreni “Mi.” dovrebbe essere individuata in diverso passaggio rispetto a quello praticato dai convenuti e denominato “Accesso Val Della Torre” (meglio descritto in atti).

Gli attori hanno quindi chiesto di far dichiarare l’inesistenza del diritto di utilizzare il “Passaggio Almese”; di far cessare le molestie e turbative da parte dei convenuti, accompagnando a tale domanda la richiesta nei confronti di Mo. di risarcimento del danno, stimato in 50.000 euro; di costituire, se del caso, servitù di passaggio a favore della società La. attraverso il passaggio denominato “Accesso Val Della Torre”, disponendo indennizzo a favore dell’Im.Fi. ai sensi dell’art. 1051 c.c.

I convenuti, costituitisi con comparsa, hanno premesso:

– che i terreni furono da loro acquistati all’asta pubblica nel 2005 al termine di procedura esecutiva a carico dell’Im.Fi.;

– che l’immissione nel possesso dei terreni è avvenuta solamente nel 2008, a seguito di accesso forzoso dell’Ufficiale Giudiziario attraverso il passaggio Almese;

– che il Sig. Mo. utilizza il passaggio Almese per accedere ai terreni di proprietà della società della moglie perché rappresenta l’unico accesso in concreto praticabile;

– che le denunce del Sig. Sg. sono risultate infondate, anche in sede penale, e che invece è la famiglia degli attori a porre in essere illegittime condotte di molestia nel possesso.

I convenuti hanno dunque chiesto il rigetto delle domande avversarie e hanno avanzato, in via gradata, domanda riconvenzionale di acquisto della servitù di passaggio pedonale e carraio per destinazione del padre di famiglia o di usucapione della servitù di passaggio o di costituzione di servitù di passaggio coattivo, nonché condanna degli attori per lite temeraria.

La causa è stata istruita mediante espletamento di Consulenza tecnica d’ufficio. In seguito a provvedimento presidenziale del 23 novembre 2015 la causa è stata riassegnata alla scrivente; indi, fissata udienza di precisazione delle conclusioni, la causa viene decisa nelle forme dell’art. 281 sexies c.p.c. all’odierna udienza.

II

L’interclusione assoluta dei fondi di parte convenuta.

Come pacificamente ammesso dalle parti in causa e come accertato in sede peritale, i fondi di proprietà di parte convenuta sono interclusi in maniera assoluta, nel senso che non è possibile accedere ai fondi da una strada pubblica, dato che sono circondati da altri fondi, di proprietà degli attori.

Natura della Via o Passaggio Almese.

La presente controversia ha ad oggetto l’appezzamento di terreno destinato a strada privata denominato Passaggio o Via Almese, nella parte in cui tale striscia di terra è di proprietà degli attori. “Via Almese” è una strada che corre “a metà via” lungo i terreni un tempo appartenenti al comprensorio della Cascina Boggialla, poi frazionati e venduti in diversi appezzamenti.

In base a quanto statuito dagli atti di provenienza ai danti causa, le parti acquirenti avrebbero dovuto dismettere a sedime stradale “… le porzioni di terreno che concorrono a formare la strada già tracciata in loco, sulla quale avranno diritto di passaggio tutti i terreni di compendio della cascina Boggialla che sono dalla stessa serviti… le strade principali di penetratone lungo la direttrice sud-est e nord-ovest saranno mantenute da tutti i proprietari in proporzione della superficie dei rispettivi lotti e quelle laterali nelle direttrici est-ovest saranno mantenute dai singoli frontisti in proporzione alla lunghezza dei loro fronti sulla via” (atto rogito Notaio Fr.Po. in data 27 gennaio 1965). La vendita in favore di Im.Fi. ha seguito “l’osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nell’atto di provenienza’ (atto rogito Notaio Fr.Po. in data 18 dicembre 1972, che richiama quello del 1965).

È pacifico ed è stato acclarato nel precedente giudizio (cfr. la relazione Fu., doc. 18 convenuti) che non è stata effettuata alcuna dismissione della porzione di strada oggetto della presente vertenza, ovvero quella di proprietà di Im.Fi. e di Sa.En.. La strada è rimasta un passaggio privato a servizio dei frontisti, con esclusione che si tratti di una strada pubblica o di pubblico passaggio.

  1. L’accertamento del diritto di passaggio da parte dei convenuti.

Per effetto della divisione realizzatasi tra i fondi, quelli di proprietà di parte convenuta sono divenuti interclusi. Mentre gli attori hanno chiesto di costituire una servitù coattiva a norma dell’art. 1051 c.c., previo congruo indennizzo di cui all’art. 1053 c.c.; i convenuti hanno domandato in via riconvenzionale l’accertamento di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell’art. 1062 c.c. (la situazione in esame avrebbe potuto ricadere anche nel disposto dell’art. 1054 c.c., infatti la giurisprudenza sul punto estende l’istituto a qualsiasi ipotesi di trasferimento e divisione del fondo, anche coattiva).

All’accoglimento della domanda diretta alla costituzione della servitù di passaggio coattivo a favore di un fondo intercluso osta il preesistente acquisto di una servitù di passaggio a favore del medesimo fondo ad altro titolo, anche se il suo esercizio sia impedito od ostacolato dal titolare del fondo servente (cfr. Cass. n. 5895/1987). Costituisce pertantoprius logico e giuridico verificare se debba darsi corso ad accertamento dell’acquisto della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia a vantaggio dei fondi Mimosa.

La domanda di parte convenuta formulata ai sensi dell’art. 1062 c.c. è da ritenersi fondata.

La strada denominata via Almese si prolunga a valle e, un tempo, si prolungava probabilmente anche a monte, tale ultimo tratto di strada risulta però allo stato attuale in disuso e coperto da vegetazione. La strada risulta costituita da una carreggiata non regolare che presenta una larghezza variabile dai 3 ai 7 metri (cfr. relazione peritale arch. Re., pag. 7).

La strada attraversa diversi fondi di proprietà sia degli attori, sia di terze parti. La domanda dei convenuti di accertamento di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia riguarda quelle porzioni di strada che transitano attraverso i fondi degli attori di cui al foglio 13, contrassegnati con le particelle … e …, di proprietà dell’Im.Fi. di G. Za. e C. s.a.s., e i fondi contrassegnati con le particelle …, di proprietà di Sa.En., sino al raggiungimento del fondo di cui allo stesso foglio … alle particelle … e …, di proprietà della società La. s.a.s. di Sc.Ro.. A formare la strada concorre anche la striscia di terra di circa 130 metri quadrati non colpita da pignoramento identificata con il mappale …, ancora di proprietà dell’Im.Fi., come statuito con sentenza resa tra le parti e su cui è sceso il giudicato (sentenza Tribunale di Torino del 17/24 aprile 2012, resa nel procedimento n. 8042/2006, doc. 19 convenuti).

Vale poi precisare che nell’indicazione della servitù di passaggio a prevalere non sono i dati catastali in quanto tali, ma l’identificazione delle particelle nella loro consistenza reale, da effettuarsi ad opera del Giudice (cfr. Cass. n. 6814/1988).

  1. I presupposti di una servitù ai sensi dell’art. 1062 c.c.

L’acquisto di una servitù per destinazione del padre di famiglia è una fattispecie non negoziale a carattere complesso, che si verifica cioè ope legis alla presenza di determinati presupposti: che due fondi, attualmente divisi, siano appartenuti allo stesso proprietario, che un fondo sia stato posto, con opere visibili e permanenti, in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio di un altro fondo, così da integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale, e che, inoltre, tale situazione sia stata mantenuta allorché i fondi abbiano cessato di appartenere allo stesso soggetto (cfr. Cass. n. 7068/1988; Cass. n. 277/1997; Cass. n. 24849/2005).

Essenziale quindi per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è che, alla cessazione dell’appartenenza dei fondi ad un solo proprietario, vi sia apparenza della situazione di subordinazione o di servizio di un fondo rispetto all’altro, in modo da render certo e manifesto a chiunque – e perciò anche all’acquirente del fondo gravato – il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto di asservimento (cfr. ancora Cass. n. 277/1997 e anche Cass. n. 10425/2001). Nello specifico, il requisito dell’apparenza della servitù si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere evidente che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile.

  1. La prova.

La parte che deduce di avere acquistato la servitù per destinazione del padre di famiglia può assolvere con qualsiasi mezzo l’onere della prova dell’appartenenza dei fondi, attualmente divisi, allo stesso proprietario, della unicità del possesso e della esistenza di opere visibili e permanenti dalle quali risulti che i fondi sono stati posti o lasciati nello stato dal quale discende la servitù (Cass. n. 3773/1996).

Esiste una strada denominata via Almese che è stata oggettivamente destinata al passaggio tra i fondi, in origine di un solo proprietario. L’originaria appartenenza ad un unico proprietario dei fondi è circostanza pacifica e documentale. I fondi degli attori e dei convenuti, insieme ai fondi di terzi soggetti, formavano in origine un unico comprensorio costituito dalla Cascina Boggialla e attraverso questi fondi erano state tracciate delle strade.

Il sentiero di cui si discute ha i requisiti della necessaria visibilità, permanenza e della specifica destinazione in quanto il precedente e unico proprietario aveva espressamente disposto e lasciato le cose

nella stato acclarato in sede di perizia, predisponendo cioè un passaggio privato lungo i propri fondi, oggi corrispondente al passaggio Almese (per la descrizione dello stato dei luoghi si richiama la relazione peritale dell’arch. Re., in particolare pag. 7, dalla quale si evince il carattere visibile, stabile e permanente della strada privata in questione).

Sussiste inoltre prova documentale dell’esistenza di una volontà originaria dell’unico proprietario di mantenere “le porzioni di terreno che concorrono a formare la strada già tracciata in loco” con la previsione che ” avranno diritto di passaggio tutti i terreni di compendio della cascina Boggialla che sono dalla stessa serviti” (vedasi gli atti notarili di provenienza).

Ancora, anche prescindendo dalla volontà espressa dall’originario unico proprietario, l’esistenza del diritto di passaggio è rivelata dalla natura dell’opera oggettivamente considerata, il cui uso ha determinato il permanente assoggettamento del fondo vicino all’onere proprio della servitù (cfr. Cass. n. 592/1996). Infatti, i fondi sono stati divisi e acquistati da diversi proprietari, ma la strada è rimasta ed è stata utilizzata come passaggio privato a servizio dei frontisti. Anzi, in alcuni tratti di via Almese, di proprietà di terze parti, vi è stata una dismissione a sedime stradale e la stipulazione di convenzioni con il Comune di Givoletto (vedasi doc. 13 dei convenuti nell’allegato 11, con rappresentazione grafica dei lotti di proprietà di terzi che hanno stipulato con il Comune atti di obbligo di dismissione a strada aperta al pubblico transito negli anni Settanta).

Per quanto riguarda invece il tratto di strada insistente sui fondi degli attori, ossia i fondi Fi. e Sa., non ha rilievo che non vi sia stato un atto di dismissione a sedime stradale in quanto è proprio sul presupposto che quel tratto non costituisca strada pubblica o di pubblico accesso che si fonda l’accertamento della costituzione di una servitù di passaggio.

Ciò che conta ai fini del riscontro di una servitù ai sensi dell’art. 1062 c.c. è che il passaggio privato denominato Almese era già tracciato quando l’Im.Fi. e poi la sig.ra Sa.En. hanno acquistato in proprietà i terreni. La strada in questione è stata da sempre utilizzata dagli attori per raggiungere i propri fondi, circostanza questa non contestata nelle proprie difese. Il passaggio era dunque riconoscibile e utilizzato anche alla data del decreto di trasferimento di parte dei terreni in capo alla società La.. Sulle particelle di proprietà degli attori insiste una strada che rappresenta un’opera permanente preesistente al trasferimento e alla divisione dei fondi, che consente, fin da epoca risalente nel tempo, il passaggio. Su tale strada privata, un tempo a servizio di un unico fondo di proprietà di un solo soggetto, per effetto della divisione intervenuta, va a costituirsi una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia.

  1. Il rigetto delle diverse domande proposte.

Il riscontro di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia impedisce l’accoglimento delle diverse domande proposte, da ambo le parti.

In ipotesi di pronuncia dichiarativa di una servitù già sussistente in virtù di acquisto per destinazione del padre di famiglia non trovano applicazione le condizioni previste per la pronuncia costitutiva di passaggio coattivo, trattandosi di diversa ipotesi.

La servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia è quella risultante dallo stato in cui le cose sono state poste o lasciate e non occorre stabilire se si tratti della via meno gravosa per il fondo servente, né occorre predisporre indennizzo di sorta (solo se si fosse dato luogo alla costituzione coattiva della servitù sarebbe stato necessario determinare il luogo di esercizio di una servitù di passaggio secondo i criteri indicati dal secondo comma dell’art. 1051 c.c., ovvero in base al principio del “minimo mezzo” cfr. Cass. n. 8105/1997 e Cass. n. 10045/2008).

Nel caso in esame, gli attori non hanno diritto ad alcun indennizzo per il passaggio esercitato da parte dei convenuti. Parimenti, non vi è prova di un danno da risarcire da parte del Mo., il quale ha diritto ad esercitare il passaggio sui fondi serventi degli attori per recarsi nel fondo di proprietà della società della moglie, come risultante dalla servitù ex art. 1062 c.c. che va quindi accertata e dichiarata.

III

Sulle spese di lite e di CTU.

Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori, esse sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri medi del D.M. n. 55/2014 in relazione allo scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa) e all’attività svolta.

Non si ravvedono i presupposti del dolo o della colpa grave per una condanna per lite temeraria di parte attrice avendo anzi riconosciuto fin dal principio l’interclusione dei fondi di parte avversaria.

Le spese di CTU, liquidate separatamente, devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti in misura pari al 50% in quanto è stato preliminare e comune ad entrambe accertare e descrivere lo stato dei luoghi di causa.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:

accerta e dichiara esistente una servitù di passaggio pedonale e carraio, costituita per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell’art. 1062 c.c., in favore del fondo di proprietà della società La. s.a.s. di Sc.Ro., sito al N.C.E.U. del Comune di Givoletto al foglio 13 alle particelle … e …, servitù insistente sulla strada denominata via Almese, che transita attraverso i fondi di cui al foglio …, contrassegnati con le particelle … e …, di proprietà dell’Im.Fi. di G. Za. e C. s.a.s., e i fondi contrassegnati con le particelle …, … e …, di proprietà di Sa.En., sino al raggiungimento del fondo di cui allo stesso foglio 13 alle particelle … e …, di proprietà della società La. s.a.s. di Sc.Ro. e, per l’effetto, ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità;

dichiara tenute e condanna le parti attrici, in solido fra loro, a rimborsare in favore delle parti convenute le spese di lite che liquida in complessivi 6.000 euro per compensi ed esposti, oltre rimborso spese forfettarie 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta;

pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in misura del 50%. Così deciso in Torino, 12 settembre 2016.

Depositata in Cancelleria il 12 settembre 2016.

Come trascrivere servitù?

A trascrivere le servitù di passaggio di solito è il notaio che, incaricato di un atto di trasferimento immobiliare, ad esempio vendita, permuta, donazione, procede agli accertamenti nei registri immobiliari e individua eventuali servitù, informando gli interessati per ogni valutazione.

Chi è il titolare di una servitù?

Il diritto di servitù costituisce un peso a carico del fondo altrui, detto “fondo servente”, per l'utilità del “fondo dominante”. Si tratta di un diritto reale e non personale, ovvero il diritto appartiene al proprietario solo in quanto proprietario del “fondo dominante”.

Come si costituisce la servitù?

1058 c.c., le servitù volontarie possono essere costituite per contratto o per testamento, con forma scritta a pena di nullità, e trascrizione nei pubblici registri immobiliari. In particolare, per atto fra vivi l'unico fatto negoziale che può costituire la servitù è il contratto, a titolo oneroso o gratuito.

Quanti tipi di servitù di passaggio ci sono?

Esistono poi varie tipologie di servitù, da quella, classica, di passaggio, fino a quelle di acquedotto e di scarico, di elettrodotto e di attraversamento di linee teleferiche.