Come si fa ricorso per una multa

Il Codice della strada, nella sua attuale “architettura” risalente al 1991, ma più volte modificata dal parlamento, è la legge che contiene le norme di comportamento che i conducenti sono tenuti a rispettare mentre sono alla guida di veicoli su strade pubbliche e le principali norme tecniche relative alle strade e ai veicoli.

In generale, per ogni norma di comportamento sono previste, in caso di violazione, una o più sanzioni a seconda delle circostanze e a seconda della gravità della violazione. Le sanzioni sono sempre pecuniarie, ma a volte, nei casi un po’ più gravi, possono essere anche accessorie, cioè riguardare la patente (il documento in sé oppure i punti a essa “legati”) o la carta di circolazione, documenti che possono essere ritirati da chi accerta la violazione o sospesi dall’autorità preposta, cioè la prefettura.

In alcuni casi particolarmente gravi la violazione è considerata un reato e la legge, in questi casi, prevede un’ammenda, in genere compresa tra un minimo e un massimo e il cui ammontare è determinato dal giudice, e nei casi più gravi anche la pena della reclusione, in genere convertita in pena pecuniaria.

La stessa legge, tuttavia, dà al cittadino la possibilità di difendersi. Anche da solo. Senza, cioè, l’obbligo di avvalersi di un avvocato (cui però, è sempre possibile rivolgersi nel caso in cui lo si ritenga utile o opportuno, soprattutto nel caso in cui ci si rivolga a un giudice di pace). Vediamo cosa bisogna sapere prima di presentare ricorso.

QUANDO PUÒ ESSERE PRESENTATO

La prima cosa da sapere è che la presentazione di un ricorso è alternativa al pagamento della sanzione: ci si può opporre a un verbale solo se la multa non è stata pagata. Semplificando al massimo, infatti, si può dire che il pagamento di una multa è una sorta di ammissione di colpa. Insomma, se si decide di opporsi a una multa la prima regola è: non pagare. Altrimenti non si può più fare ricorso.

La seconda cosa da sapere è che, come per il pagamento della sanzione, la legge stabilisce un termine entro il quale il ricorso deve essere presentato a partire dalla contestazione della violazione su strada oppure dalla notifica del verbale all’indirizzo di residenza del proprietario del veicolo nel caso di contestazione successiva (per esempio se l’accertamento avviene mediante apparecchi per il controllo del traffico). Anzi, i termini sono due, diversi a seconda dell’autorità a cui si intende rivolgersi: 30 giorni se si intende rivolgersi al giudice di pace, 60 giorni se si opta per il prefetto.

Per identificare l’ultimo giorno utile per fare ricorso bisogna fare attenzione alla data in cui il verbale è notificato al destinatario. Ciò avviene quando il messo comunale o il servizio postale consegna personalmente il verbale, la famigerata busta verde, al destinatario o a un suo incaricato (per esempio un familiare o il portinaio dello stabile). Se invece il servizio postale non riesce a consegnare l’atto, questo viene depositato presso l’ufficio postale competente e il destinatario viene avvertito di ciò mediante comunicazione depositata nella propria casella postale. In questo secondo caso, la notifica si compie il giorno in cui il destinatario (o un suo delegato) ritira l’atto, ma solo se ciò avviene entro dieci giorni dal primo tentativo di notifica. Trascorsi dieci giorni, l’atto si intende comunque notificato, a prescindere dalla data in cui esso sarà materialmente ritirato.

Per esempio, se il verbale è ritirato in ufficio postale 20 giorni dopo il primo tentativo di consegna, dalla compiuta notifica sono già trascorsi dieci giorni, sicché ne restano 20 per presentare ricorso al giudice di pace oppure 50 per farlo al prefetto.

Attenzione: se il ricorso è presentato oltre i termini di legge, esso è ritenuto inammissibile. Insomma, è come se non si fosse mai presentato. Per questo motivo è sempre utile e opportuno depositarlo o inviarlo con alcuni giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

CASI IN CUI SI PUÒ PRESENTARE

In generale, i principali motivi per opporsi validamente a una contravvenzione stradale sono:

· lo stato di necessità;

· l’omessa contestazione immediata al di fuori dei casi in cui è prevista o comunque senza adeguata motivazione;

· l’illegittimità dell’accertamento;

· l’erronea o incompleta verbalizzazione.

A questi possono aggiungersi altri specifici motivi che si potrà invocare caso per caso. Resta comunque chiaro il principio che il fatto invocato a propria discolpa va provato, a meno che l’invalidità del verbale di accertamento sia palesemente manifesta.

CHI PUÒ PRESENTARE RICORSO

Possono ricorrere al giudice di pace o al prefetto:

1. il trasgressore (cioè chi ha materialmente commesso la violazione);

2. il proprietario del veicolo e gli altri obbligati in solido (cioè il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria);

3. il responsabile della violazione commessa materialmente da un minore (cioè un genitore o chi ne fa le veci). 

EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO

In entrambi i casi, la presentazione del ricorso sospende il procedimento messo in moto con l’accertamento della violazione da parte degli agenti di polizia. Ciò significa due cose:

1. si sospendono i termini di pagamento della multa; ciò significa che in pendenza del giudizio non avviene il raddoppio dell’importo previsto nel caso in cui si oltrepassi il termine dei 60 giorni dalla data di contestazione o, in caso di contestazione successiva, dalla data di notifica.

2. Si sospende l’eventuale decurtazione di punti dalla patente: i punti si possono togliere solo dopo l’eventuale esito negativo del ricorso.

La presentazione del ricorso al giudice di pace può avere un’ulteriore importante conseguenza: la sospensione delle eventuali sanzioni accessorie (per esempio la sospensione della patente). A condizione che ciò sia esplicitamente richiesto del ricorrente. Resta inteso che al termine del giudizio, nel caso in cui il ricorso sia respinto, resta l’obbligo di scontare o “completare” la sanzione accessoria.

DOPO LA SENTENZA O L'ORDINANZA

Come già accennato, se il ricorso è accolto, il verbale è annullato. Ciò significa che non si deve più pagare la multa e che eventuali sanzioni accessorie non vengono applicate. Ovviamente non sono decurtati i punti dalla patente.

Se invece il ricorso è respinto, il prefetto raddoppia la multa (e conferma le eventuali sanzioni accessorie). Il prefetto, invece, con la sentenza può confermare il verbale ma può decidere sulle spese, ponendole a carico della parte soccombente o, come di solito accade, compensandole tra le parti (cioè ognuno si fa carico delle sue).

In entrambi i casi, la parte soccombente può appellarsi. Al tribunale se il primo ricorso era stato presentato al giudice di pace, al giudice di pace se il primo ricorso era stato presentato al prefetto (con l’ulteriore possibilità di presentare appello in tribunale). Con l’unica differenza che in tribunale è “obbligatorio” l’avvocato (a meno che non si decida di essere contumace, cioè si rinunci alla possibilità di difendersi).

Resta, in ogni caso, la possibilità di presentare ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado del tribunale. 

Quanto costa fare il ricorso per una multa?

I costi del ricorso Per potere inoltrare un Ricorso al Giudice di Pace è necessario sostenere un costo di euro di contributo unificato per multe che non superino i 1.033 euro. Per il ricorso alle multe fino a 1.100 euro, oltre al contributo unificato di 43 euro, si deve sostenere un bollo di 27€.

Come chiedere l'annullamento di una multa?

L'istanza in autotutela, firmata dal ricorrente, va presentata all'ufficio o comando di polizia che ha emesso il verbale: tramite posta elettronica certificata. a mezzo di lettera raccomandata. o consegnando il ricorso direttamente all'ufficio competente.

Cosa scrivere in un ricorso?

Cosa deve contenere il ricorso?.
la competente autorità prefettizia cui è diretto;.
i dati anagrafici del ricorrente;.
gli estremi del verbale impugnato e della sua contestazione o notificazione;.
i motivi per i quali si propone il ricorso;.
l'eventuale richiesta di un'audizione personale;.
le conclusioni;.

Come fare ricorso per una multa senza avvocato?

Per contestare una multa non c'è bisogno dell'avvocato e l'automobilista può procedere autonomamente sia che decida di fare il ricorso al Prefetto, sia che preferisca, invece, quello al giudice di pace.