Sostituzione vasca con doccia sconto in fattura

No, la semplice trasformazione della vasca in doccia non consente di usufruire della detrazione per ristrutturazione. Come indicato anche nella Guida dell'agenzia delle entrate, infatti, “la sostituzione degli apparecchi sanitari è detraibile solo se integrata o correlata a interventi maggiori per i quali spetta l’agevolazione”. Quindi la semplice sostituzioni di sanitari e rubinetteria senza intervento anche sull'impianto idraulico non è sufficiente per ottenere l'agevolazione.

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  1. Devo rifare il bagno, posso detrarre?
  2. Che cosa hanno chiesto i CAF?
  3. Cosa ha risposto l’Agenzia?
  4. Il mio parere
  5. Rifare il bagno detraendolo per intero
    1. Cambio dei sanitari
    2. Sostituzione delle piastrelle e ritinteggiatura delle pareti
    3. Rimpiazzo delle tubature
    4. Il mio consiglio

Devo rifare il bagno, posso detrarre?

Sostituzione vasca con doccia sconto in fattura

Questa è senza dubbio la domanda che ci viene posta più spesso dai clienti. Da quando esiste la detrazione per le ristrutturazioni, infatti, i lavori riguardanti i servizi igienici sono i più eseguiti in assoluto. Ciò è dovuto sia alla veloce usura cui sono soggetti sanitari e relativi impianti che all’alto costo che li caratterizza. Perciò il grande risparmio che il bonus fiscale può produrre diventa molto allettante. Ecco perché mi è sembrato strano che fino ad oggi nessun documento ufficiale dell’Agenzia avesse parlato della questione. Ma era logico che prima o poi sarebbe accaduto.

Nel post non mi limiterò a verificare la correttezza della risposta dell’Agenzia, ma cercherò anche di spiegarvi come poter trasformare con piccoli aggiustamenti un intervento sui servizi igienici non detraibile in uno pienamente compatibile col bonus 50%. Veniamo al dunque.

Che cosa hanno chiesto i CAF?

Sostituzione vasca con doccia sconto in fattura

Il quesito posto nella circolare 3/E dal Coordinamento dei CAF è il seguente:

È possibile fruire della detrazione 50% per la sostituzione dei sanitari ed in particolare per la sostituzione della vasca con un’altra dotata di sportello apribile o con un box doccia, considerando gli interventi come eliminazione delle barriere architettoniche, così come affermano i media e le imprese esecutrici dei lavori?

Vorrei subito farvi notare l’ultima parte della domanda, che fa capire perché ci sia così tanta confusione su questi temi: per i contribuenti (e a questo punto anche per i CAF) gli “evangelisti della detrazione” sono media ed imprese coinvolte nei lavori. Purtroppo non posso biasimarli, considerato il fatto che le fonti ufficiali, Ministeri e Fisco in primis, spesso informano poco e lentamente. Ma l’affidabilità di questi soggetti è a dir poco discutibile: secondo voi il loro interesse è fare formazione al contribuente o usare la detrazione fiscale come strumento per vendere tanto e velocemente? Già, domanda retorica.

La forte richiesta di mercato ha generato intorno alle ristrutturazioni dei bagni un business milionario, con l’effetto che sui media si sono moltiplicate le promozioni più disparate. L’esempio lampante è quello di una nota ditta il cui suo spot, onnipresente su ogni canale, propone a prezzi stracciati proprio la sostituzione della vasca con una nuova dotata di sportello o con un box doccia, sfruttando la leva della detrazione 50% per spingere all’acquisto l’inconsapevole spettatore. «E con la detrazione 50% recupererete la metà della spesa. Ma affrettatevi, perché sta per scadere!», recitava il famoso testimonial nella promo dello scorso anno. E in quella del 2016 egli ribadisce per ben due volte che la detrazione 50% è un grandissimo vantaggio per risparmiare su questo lavoro.

Peccato che già all’inizio dello scorso anno l'Antitrust, oltre a varie altre ambiguità, con il provvedimento n. 25299 abbia contestato alla suddetta azienda anche la poca chiarezza usata nel parlare del bonus fiscale. Ma questo in pochi lo sanno. Ben più ipnotico e virale è il messaggio che trasmette lo spot, che si è rapidamente diffuso come verità assoluta, anche fra le imprese che vendono ed installano sanitari. Non vi dico la fatica che tutt’ora faccio a convincere i clienti che la questione sia un po’ più complicata di quella prospettata.

Cosa ha risposto l’Agenzia?

Sostituzione vasca con doccia sconto in fattura

Le Entrate esordiscono confermando che la detrazione 50% spetta sia per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che per l’eliminazione delle barriere architettoniche, tanto su unità immobiliari singole che sulle parti comuni dei condomini.

Spiegano, poi, di aver interpellato il Ministero delle Infrastrutture per avere conferma sul giusto inquadramento di questo genere di interventi secondo la normativa tecnica vigente. Quest’ultimo ha risposto rifacendosi a quanto disposto dal DM n. 236 del 1989 ("Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"), sostenendo che la sostituzione della vasca con un’altra dotata di sportello apribile o con un box doccia, pur non aderendo perfettamente ai requisiti di accessibilità indicati nel decreto, può ritenersi finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche perché utile a ridurre «gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature». In merito alla classificazione dell’opera, il Ministero conferma che si tratti di manutenzione ordinaria, in quanto mirata al mantenimento di finiture e non di parti strutturali di un immobile.

Insomma, sulla base delle suddette precisazioni, sembrerebbe che la sostituzione della vasca con sanitari più accessibili sia comunque detraibile al 50%. Ma il Fisco non è dello stesso parere. Infatti, nel seguito della sua risposta, conferma la non ammissibilità al bonus, sia per il fatto che si tratti di manutenzione ordinaria, non ammessa per le singole unità immobiliari, sia perché non si realizza una perfetta corrispondenza dell’intervento con il contenuto del DM n. 236 del 1989 e, aggiunge, neppure con quello della legge n. 13 del 1989 (“Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”).

Infine ricorda che se la sostituzione della vasca avviene nell’ambito di lavori di entità maggiore può beneficiare del bonus ristrutturazioni, così come precisato nella circolare n. 57 del 1998.

Il mio parere

Sostituzione vasca con doccia sconto in fattura

Questa volta voglio stupirvi dicendovi che l’interpretazione dell’Agenzia mi ha piacevolmente sorpreso per il metodo che ha usato nel rispondere in modo così preciso è impeccabile: ha chiesto l’opinione del Ministero competente, la ha raffrontata con la normativa vigente e ne ha tratto delle conclusioni inconfutabili. Meglio di così non poteva fare. Al contrario, è il Ministero delle Infrastrutture ad essere stato un po’ superficiale nell’esprimere il suo parere. Ma vediamo il motivo per cui l’Agenzia ha fatto un buon lavoro.

Innanzitutto, nell’incipit della risposta, L’Agenzia specifica subito i due ambiti in cui il rimpiazzo oggetto del quesito potrebbe ricadere, ossia quelli di manutenzione straordinaria o superiori e quello di abbattimento delle barriere architettoniche. Chiede poi precisazioni al Ministero in merito al possibile inquadramento in tali ambiti della sostituzione della vasca con altra dotata di sportello e con un box doccia. E ne ricava una risposta molto interpretativa e poco conforme alla norma tecnica di riferimento, il già citato DM n. 236.

Il Ministero, di fatto, giustifica la sua opinione limitandosi a prendere in considerazione il solo art. 2 comma A del decreto, che dà una definizione generale di “barriere architettoniche”. In realtà, però, il documento contiene un dettagliato elenco di tutti i criteri di progettazione e delle specifiche tecniche che devono essere seguiti per inserire le opere edili in tale fattispecie. Sono gli articoli 4.1.6 e 8.1.6 che riportano le dovute informazioni sui servizi igienici: in nessuno dei due punti si parla mai di una particolare tipologia di vasca o di box doccia idonei ai portatori di handicap, ma si forniscono semplicemente i dettagli degli spazi necessari al disabile da rispettare in fase di posa. E sono esclusivamente le caratteristiche tecniche, così come già precisato nella circolare 13 /E del 2001 , a stabilire se un lavoro edile possa o meno essere considerato abbattimento delle barriere architettoniche.

Più chiaro, al contrario, il parere del Ministero riferito alla categorizzazione della sostituzione della vasca: trattandosi di un’opera su una finitura e non su una parte strutturale, deve considerarsi manutenzione ordinaria, così come stabilito dall’art. 3 comma 1 lett. a del DPR n. 380/2001. Come tale non potrà usufruire della detrazione 50%. L’Agenzia concorda in pieno su questo punto e aggiunge un suggerimento di fondamentale importanza: se è vero che da solo il cambio di una vasca non può essere detratto, qualora esso sia effettuato in concomitanza ad una manutenzione straordinaria o superiore, diventa automaticamente agevolabile col bonus ristrutturazioni. In edilizia, infatti, vige la regola che le opere di categoria superiore inglobino quelle di livello inferiore, con tutti i benefici del caso.

Già, ma allora quali altri lavori potrebbero essere realizzati per trasformare una singola operazione non detraibile in una più complessa che, invece, lo sarà totalmente?

Rifare il bagno detraendolo per intero

Sostituzione vasca con doccia sconto in fattura

Nel nostro e-book “Le detrazioni fiscali sulla casa 2016” uno dei case history trattati riguarda proprio questa situazione. Abbiamo deciso di inserirvelo perché, in effetti, non è sempre facile capire quali interventi sui servizi igienici siano detraibili al 50% e quali no. Non vi riporto il caso completo, per il quale vi rimando alla lettura del libro, ma vi dò alcune dritte che vi permetteranno di evitare brutte sorprese.

Cambio dei sanitari

Come abbiamo appena visto, la semplice sostituzione della vasca non è detraibile neppure quando prevede l’installazione di un’altra equivalente che privilegi l’accessibilità dell’utilizzatore. Lo stesso ragionamento vale per tutti i sanitari, che non rientrano tra gli impianti o le apparecchiature, ma negli “arredi bagno”. In quanto tali, la loro funzione predominante è di servizio od ornamento, per cui sono semplici pertinenze dell’immobile e non già sue parti costitutive. Gli interventi che li riguardano saranno perciò sempre inquadrabili come manutenzione ordinaria.

Sostituzione delle piastrelle e ritinteggiatura delle pareti

Anche in questo caso parliamo di lavori che hanno finalità puramente estetiche. Quindi, se eseguiti da soli, ricadranno anch’essi in manutenzione ordinaria e non sarebbero detraibili. Al contrario, se essi venissero realizzati in contemporanea ad interventi di rinnovamento o sostituzione delle parti strutturali o di realizzazione od integrazione degli impianti, diverrebbero fondamentali per il completamento a regola d’arte di queste opere e tralasciarli significherebbe non terminare la manutenzione straordinaria secondo le disposizioni di legge. Ergo, potranno fruire senza problemi della detrazione 50%.

Rimpiazzo delle tubature

Lasciamo il mondo degli arredi/finiture ed entriamo in quello più complesso degli “impianti posti al servizio degli edifici”. La semplice sostituzione delle tubazioni, senza modificarne la posizione, non innova o trasforma l’impianto né tanto meno né altera la struttura o la destinazione d’uso. Per questo motivo si tratterà di una manutenzione ordinaria. Viceversa, se la sostituzione prevedesse anche lo spostamento delle tracce esistenti dei tubi, lo schema di progetto originario verrebbe modificato e, di conseguenza, si dovrebbe procedere al suo aggiornamento, con conseguente presentazione di CILA in regime di manutenzione straordinaria. In questa situazione la richiesta della detrazione 50% sarebbe lecita.

Il mio consiglio

Per essere classificate manutenzione straordinaria, le opere sui servizi igienico-sanitari devono rientrare in casistiche ben definite, quali:

  • la realizzazione
  • la trasformazione integrale
  • l’ampliamento
  • l’innovazione strutturale

Per cui, se avevate pensato di realizzare singolarmente gli interventi sopra descritti, vi suggerisco di verificare con un professionista la possibilità di variarli o di realizzarne di ulteriori, come ad esempio il mutamento della disposizione delle tubature o la modifica in pianta di parti strutturali del locale.

Ad ogni modo si tratterà di lavori funzionali a quelli già previsti e, sul piano economico, il meno dispendiosi possibile. È vero che, oltre al rincaro dei lavori, ci sarà anche da aggiungere l’onorario del professionista che ne seguirà la direzione, ma tali costi saranno ampiamente compensati dal bonus ristrutturazioni.

Come sempre, sono ansioso di conoscere la vostra opinione. Se avete qualcosa da aggiungere o da correggere, lasciate pure qui sotto i vostri commenti. E, mi raccomando, non perdetevi il prossimo post!

Photo credit: patrix via VisualHunt.com / CC BY-NC-ND - Carbon Arc via VisualHunt.com / CC BY-NC-SA - Sergio Fabara via VisualHunt.com / CC BY-SA

Cosa rientra nel bonus bagno 2022?

Il bonus ristrutturazione per il bagno da richiedere nel 2022 permette di ottenere un sostegno fiscale sotto forma di detrazione IRPEF del 50% per le spese relative al rifacimento della stanza da bagno, fino a un massimo di 96.000 euro (detrazione massima pari a 48.000 euro).

Quanto costa sostituire una vasca da bagno con una doccia?

Sostituzione vasca con doccia prezzi: il costo intervento per intervento.

Come detrarre il box doccia?

In conclusione, possiamo dire che per usufruire della detrazione del box doccia (50%), non si deve semplicemente cambiare lo stesso box doccia, bensì bisogna intervenire anche nella sostituzione dell'impianto idraulico affinché l'opera rientri negli interventi straordinari.