Gli itp hanno bisogno dei 24 cfu

Diplomati ITP, in merito all’accesso alle varie graduatorie e concorsi, è opportuno fornire dei chiarimenti in relazione alla normativa vigente.

Concorsi ordinari e straordinario, la posizione dei diplomati ITP

Un diplomato ITP può accedere con il solo diploma ITP al concorso ordinario per le scuole medie o superiori. Non sono necessari altri requisiti. Si può consultare la tabella B delle classi di concorso per capire se il proprio diploma è ITP.

Per quanto riguarda l’accesso al concorso ordinario per scuole medie o superiori su posti di sostegno è possibile accedere con il possesso del diploma ITP e con il corso di specializzazione TFA sostegno.

A partire dall’anno scolastico 2024/5 le regole cambieranno. Per l’accesso ai concorsi, il diplomato ITP dovrà essere in possesso dell’abilitazione alla classe di concorso oppure della laurea (o diploma dell’AFAM oppure titolo equipollente o equiparato) + 24 CFU.
Per l’accesso al concorso straordinario, un diplomato ITP deve essere in possesso di:

  • titolo di studio (diploma ITP) valido per l’accesso all’insegnamento;
  • tre anni di servizio svolti tra l’anno scolastico 2011/12 e l’anno scolastico 2018/19 nelle scuole statali secondarie su posto comune o di sostegno, di cui uno specifico per la classe di concorso richiesta.

Il servizio è considerato valido se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso.

Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS)

Per l’accesso alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze è necessario:

  • Titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente oppure
  • Titolo di abilitazione conseguito all’estero valido come titolo di abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e riconducibile alla specifica classe di concorso (sulla base del punteggio conseguito).

Per l’accesso alla seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze è necessario:

  • Titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso oppure
  • Titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente sulla base della normativa vigente

oltre ad uno dei seguenti requisiti:

  • 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
  • abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
  • precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

Ne deriva che chi era già inserito nelle graduatorie 2017/20 accede solo con il diploma, chi è in possesso di abilitazione per altra cdc (anche per infanzia e primaria) accede senza i 24 CFU, anche se non inserito nel 2017.

Chi, invece, ha solo il diploma e vuole accedere alle graduatorie per le supplenze (sempre secondo la tabella B delle classi di concorso), deve essere in possesso dei 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM 616/2017.

Chi era già inserito nel 2017 per una cdc e chiede di inserirsi in una nuova cdc, deve essere in possesso dei 24 CFU per la nuova cdc.

Ogni ateneo universitario ha la possibilità di presentare la propria offerta formativa per quanto riguarda il TFA Sostegno. Gli insegnanti tecnico pratici, come molti altri hanno la possibilità di accedere al TFA Sostegno VIII ciclo. Quello che non è molto chiaro, riguardo all’accesso degli ITP, è la necessità o meno dei 24 CFU in discipline socio-psico-pedagogiche e metodologie didattiche.

  • TFA Sostegno
    • Requisiti di accesso al TFA Sostegno
  • Fase transitoria: per gli ITP non sono necessari i 24 CFU
  • La nuova normativa: laurea ITP e 24 CFU
  • Quali sono i diplomi ITP

Il TFA Sostegno è un Tirocinio Formativo Attivo che ha la durata di 8 mesi presso le Università Pubbliche Italiane. Il corso garantisce l’acquisizione di 60 CFU distribuiti fra insegnamenti, laboratori e tirocinio.

Il requisiti per poter accedere ai percorso di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado sono indicati nel DM n. 92/2019.

Sempre nello stesso decreto sono riportate indicazioni riguardo le prove di accesso e sugli aspiranti che sono immessi direttamente ai percorsi e anche per coloro i quali non dovranno sostenere la prova preselettiva.

Il Ministero ha pubblicato una nota apposita per chiarire questo punto in particolare: è stato richiamato il decreto 92/2019 e le modifiche apportate allo stesso dal decreto del MI e del MIUR n. 90/2020.

Per quanto riguarda il percorsi di specializzazione, invece, arriva in soccorso il DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, il quale dispone che, sino al 31 dicembre 2024,  gli aspiranti in possesso di tre anni di servizio su posto di sostegno negli istituti scolastici facenti parte del Sistema Nazionale di Istruzione possono accedere direttamente ai percorsi di specializzazione, senza bisogno di sostenere le prove di accesso.

Requisiti di accesso al TFA Sostegno

I requisiti d’accesso ai percorsi di specializzazione per quanto riguarda gli insegnanti tecnico-pratici sono i seguenti:

  • abilitazione specifica sulla classe di concorso, oppure un analogo titolo di abilitazione conseguiti all’estero, ma riconosciuto in Italia; oppure
  • laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso abbinanti a 24 CFU/CFA o abilitazione per un’altra classe di concorso o grado di istruzione.

La strada del solo diploma rimarrà in vigore fino all’anno scolastico 2024/2025. Dopodichè sarà richiesto il titolo di laurea abbinato ai 24 CFU.

La riforma del Ministro dell’Istruzione Bianchi, prima formalizzata nel Decreto Legge 36/2022, ha ottenuto la conversione nella legge n.79/2022. Esso stabilisce una nuova forma di reclutamento per i docenti della scuola secondaria, ridefinisce il sistema di formazione iniziale, introduce la formazione continua incentivata. 

Fase transitoria: per gli ITP non sono necessari i 24 CFU

Per il TFA sostegno, il sopracitato decreto, introduce una fase transitoria fino al 31 dicembre 2024.

Perciò fino al 2024/2025 ci sarà la possibilità di rientrare nelle selezioni del TFA soltanto con il diploma da ITP senza la necessità dei 24 CFU, purché siano rispettati tutti i requisiti richiesti. 

Infatti, il diploma in possesso del candidato dovrà rientrare tra quelli necessari alla singola classe di laboratori e attività tecniche del posto da ITP.

Il percorso del TFA Sostegno è necessario per acquisire il titolo di specializzazione alle attività didattiche mirate all’inclusione scolastica.

La nuova normativa: laurea ITP e 24 CFU

Nella sua ultima formulazione l‘articolo 5 del DM n. 92/2019 recita quanto segue:

“Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso”.

Fino all’anno scolastico 2024/2025 gli ITP potranno accedere alla classe di concorso con l’unico requisito del diploma di scuola superiore.

Alla luce della nuova disposizione, a partire dall’anno scolastico 2025/2026 potranno partecipare al concorso gli ITP in possesso di laurea e abilitazione per la specifica classe di concorso o dei 24 CFU.

Lo stesso può essere detto per quanto riguarda l’accesso al percorso di specializzazione, tenendo presente che il DM 92/2019 rinvia all’articolo 5 del D.lgs. 59/17.

Fino all’anno scolastico 2024/2025 gli ITP potranno accedere alla classe di concorso senza che siano necessari i 24 CFU. Solo il diploma sarà sufficiente.

Quali sono i diplomi ITP

I diplomi ITP sono alcuni tipi di diplomi che danno accesso ad almeno una classe di concorso. Sono diplomi tecnici o professionali che danno l’accesso alle classi di concorso individuate dalla lettera B.

Tuttavia, alcuni diplomi che danno accesso a classi di concorso non sono più vigenti o sono ad esaurimento. Pertanto, non è più consentito l’accesso alle selezioni con classi di concorso ad esaurimento o non più vigenti.

L’ITP è l’insegnante tecnico praticoed è il docente che si occupa dei laboratori. Essi possono accedere alle selezioni relative al TFA per il sostegno soltanto per le scuole secondarie di secondo grado, ma non per tutte.

Infatti, un insegnante tecnico pratico può esercitare solo nelle scuola professionali e negli istituti tecnici nei quali, secondo l’offerta formativa della scuola, si rende necessaria questa figura.

Allo stato attuale delle cose tutti i diplomi tecnico professionali danno la possibilità di accedere al TFA sostegno 2023, senza che siano richiesti i 24 CFU.

I diplomi esclusi sembrano essere unicamente quelli di maturità classica o scientifica, che non garantiscono accesso ad alcune classe di concorso tecnico-pratica.

L’unica classe di concorso alla quale sono ammessi tutti i diplomi di scuola superiore è la B-32, ma al momento risulta essere ad esaurimento. Non saranno, infatti banditi altri concorsi, per tale classe, perciò gli unici diplomi al messi ai TFA sostegno rimangono essere quelli a sfondo tecnico professionale.

Quando non sono necessari i 24 CFU?

Chi è esonerato dai 24 CFU? Sono esonerati dal conseguire i CFU i diplomati ITP (fino al 2024/2025), chi già possiede l'abilitazione all'insegnamento e chi ha almeno 36 mesi di servizio anche non continuativi (3 anni) a scuola.

A cosa servono i 24 cfu per ITP?

Profilo ITP: servono i 24 CFU diploma per l'accesso alle CdC della Tabella B del dm 259/2017 e DPR 19/2016 + 24 CFU; oppure, abilitazione per altra CdC o altro grado di istruzione; oppure, precedente inserimento nelle GPS 2020 per la specifica CdC.

Cosa cambia per gli ITP dal 2024?

Inoltre, dal 2024 saranno necessario laurea magistrale per insegnanti e la triennale per docenti ITP. Chi vuole ricoprire posti di sostegno dovrà quindi essere specializzato. Invece, i precari con tre anni di servizio nei cinque precedenti non dovranno ottenere l'abilitazione.

Chi ha bisogno dei 24 CFU?

Tutti coloro che sono in possesso di una Laurea Magistrale (o Laurea Specialistica o Vecchio Ordinamento) con un piano studi valido per una delle classi di concorso, devono conseguire i 24 crediti formativi in ambito antropo-psico-pedagogico per partecipare ai concorsi scuola ordinari.