Partita iva non autorizzata ad effettuare operazioni intracomunitarie

28 Set 2019

Partita iva non autorizzata ad effettuare operazioni intracomunitarie

Oggi parleremo del VIES analizzando in primis cos’è, successivamente come richiederne l’iscrizione e cosa controlla l’Agenzia delle entrate nel caso in cui tu sia iscritto.

Capitoli

  • COS’E’ IL VIES
  • CHI CHIEDE L’ISCRIZIONE AL VIES
  • COME SI VERIFICA SE UNA PARTITA IVA È ISCRITTA AL VIES
  • COME SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL VIES
  • CONTROLLI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
    • CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA A SEGUITO DEI CONTROLLI
  • COSA SUCCEDE SE NON SONO ISCRITTO AL VIES
  • COSA SUCCEDE DAL 2020

COS’E’ IL VIES

Il VIES è l’acronimo di “VAT information exchange system” e rappresenta l’archivio informatico che raccoglie e trasmette tutte le informazioni relative ai possessori di partita IVA che per la loro attività effettuano operazione intracomunitarie.

I soggetti che aprono la partita IVA per l’e-commerce per esempio rappresentano una parte importante di soggetti che richiedono l’iscrizione al VIES essendo questa attività in contatto con l’estero emettendo e ricevendo fatture da aziende che hanno sede in uno dei paesi extra Italia.

Spesso il contribuente conosce a priori se farà operazioni con l’estero motivo per cui richiede l’iscrizione in concomitanza con l’inizio attività, altre volte tale bisogno nasce successivamente e la si richiede telematicamente usufruendo degli intermediari autorizzati come la nostra società di consulenza.

I soggetti intermediari hanno l’obbligo di consegnare al dichiarante copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

L’iscrizione al VIES è una scelta, infatti chiunque decida di non effettuare più operazioni intra-comunitarie può revocare l’iscrizione al VIES.

Alla stessa stregua di come si richiedere l’iscrizione, si richiede anche la volontà di non essere più inclusi nell’archivio.

CHI CHIEDE L’ISCRIZIONE AL VIES

Sono obbligati ad essere iscritti nell’archivio VIES tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, tutti i professionisti che operano nel territorio dello Stato o nel quale lavorano con un’organizzazione stabile, che effettuano operazione con l’estero e che quindi emettono o ricevono fatture ad enti non italiani.

COME SI VERIFICA SE UNA PARTITA IVA È ISCRITTA AL VIES

La verifica dell’inclusione di una partita IVA al registro VIES è molto semplice e può essere effettuata da chiunque. Basta collegarsi alla banca dati al seguente link: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ ed inserire lo stato di appartenenza della partita IVA in esame ed il relativo numero.

COME SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL VIES

L’iscrizione al VIES si richiede compilando il campo “Operazioni intracomunitarie” di alcuni modelli:

  • AA7 per i soggetti differenti dalle persone fisiche;
  • AA9 per i lavoratori autonomi/professionisti ed imprese individuali (quindi anche coloro i quali aderiscono al regime forfettario).

Compilando l’apposita casella si manifesta la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie e di essere inclusi nell’archivio delle partite IVA che effettuano tali operazioni.

Per i soggetti già titolari di partita IVA, che non hanno richiesto l’inclusione nel VIES all’avvio dell’attività invece, possono farlo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o tramite intermediari incaricati. I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di consegnare al dichiarante copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia.

CONTROLLI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’agenzia delle entrate con provvedimento del 12 giugno 2017 ha stabilito le modalità di controllo contro le frodi, ribadendo che verranno chiuse quelle partite IVA irregolari o che sono utilizzate solo ed esclusivamente per frodi fiscali.

Il provvedimento del 12 giugno 2017 dispone:

  • controlli periodici formali e sostanziali sull’esattezza dei dati forniti da questi soggetti;
  • analisi del rischio sui soggetti titolari di Partita IVA. Tali rischi possono essere rappresentati da eventuali omissioni o  incongruenze nei versamenti o nelle dichiarazioni;
  • riscontro sul possesso dei requisiti soggettivi e/o oggettivi IVA previsti dagli articoli 1 e 5 del D.P.R. n. 633/1972 ;
  • controllo degli elementi ritenuti a rischio di frodi IVA.

In riferimento a determinati controlli è anche possibile che questi avvengono con l’accesso nel luogo dell’esercizio.

  • quando si deve verificare la veridicità formale e sostanziale dei dati dichiarati dal contribuente in caso di apertura della partita IVA o in caso di iscrizione al VIES.

Qui si verifica l’identità e la reperibilità dell’imprenditore, se l’attività dichiarata esiste veramente e se esiste fisicamente la sede dell’attività dichiarata.

I controlli possono avvenire entro sei mesi o dall’apertura della partita IVA oppure dall’iscrizione al VIES e possono essere ripetuti ogni qualvolta si verifichino delle variazioni degli elementi di rischio.

CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA A SEGUITO DEI CONTROLLI

La cessazione può comportare:

  • la chiusura della partita IVA perchè è stata indebitamente richiesta o mantenuta nel tempo;
  • l’esclusione dai registri VIES;
  • l’invalidazione della partita IVA nel sistema elettronico;
  • la registrazione all’anagrafe tributaria della notifica di cessazione partita IVA.

Se una partita IVA controllata formalmente e sostanzialmente abbia tutto in regola però abbia effettuato delle operazioni di frode in Unione Europea va ugualmente cessata, non precludendo la possibilità del contribuente di risolvere le irregolarità e chiedere nuovamente l’iscrizione al VIES.

COSA SUCCEDE SE NON SONO ISCRITTO AL VIES

Il presupposto è che la mancanza di registrazione del numero di partita IVA al VIES da parte del cliente o del fornitore farebbe venir meno la possibilità di applicare il regime di non imponibilità dell’operazione in esame.

Nella realtà dei fatti però, sia da parte della giurisprudenza europea così come anche da parte di quella italiana. L’adempimento dell’iscrizione al VIES è un requisito di natura formale per la realizzazione dell’operazione.  In una situazione del genere, la mancata iscrizione non comporta la non applicabilità del regime di non imponibilità IVA delle operazioni.

Ciò non significa che non è obbligatoria l’iscrizione qualora si commerci con soggetti intracomunitari.

Agenzia dell’entrate in una nota verso la stampa specializzata infatti ha riportato che: “Nell’ ambito delle operazioni intracomunitarie, l’iscrizione al VIES dell’operatore, in assenza di comportamenti fraudolenti, non costituisce una condizione sostanziale per l’applicazione della non imponibilità IVA, se risulta che il predetto operatore è un soggetto passivo, che il bene è stato spedito o trasportato nello Stato membro del cessionario e, infine, che quest’ultimo ha acquisito il potere di disporre del bene dal cedente […] la mancata iscrizione al VIES dell’operatore, pur non incidendo sulla qualificazione dell’operazione intracomunitaria, rappresenta comunque una violazione formale”.

Ne segue che la mancata iscrizione al VIES è passibile di sanzione.

COSA SUCCEDE DAL 2020

Attraverso la direttiva UE del 4.12.2018 a partire dal 2020, l’iscrizione al VIES sarà obbligatoria per tutte le partite IVA che avranno dei rapporti con altri soggetti della comunità. Non si tratterà soltanto di un adempimento di tipo formale. Di conseguenza saranno applicabili tutte le relative sanzioni del caso.

Invitiamo dunque, nel caso di operazioni con l’estero di non farsi cogliere impreparati in vista del nuovo anno. Le sanzioni potrebbero essere molto salate.

Partita iva non autorizzata ad effettuare operazioni intracomunitarie

Che cosa sono le operazioni intracomunitarie?

Con il termine “operazioni intracomunitarie” ci si riferisce agli scambi tra paesi membri dell'Unione Europea, ovvero alle cessioni e agli acquisti di beni e alle prestazioni, rese e ricevute, di servizi che vengono scambiate fra soggetti passivi IVA appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea.

Come attivare una partita IVA intracomunitaria?

Per aprire una partita IVA comunitaria è necessario fare una richiesta all'Agenzia delle Entrate oppure usare la procedura telematica ComUnica. Sarà sufficiente specificare che verranno effettuate anche operazioni con i paesi dell'Unione Europea.

Cosa significa No numero di partita IVA non valido per transazioni transfrontaliere nell UE?

Valido, le informazioni vengono individuate all'interno del sito. Non valido, la Partita IVA ricercata non è registrata nella banca dati del VIES, quindi non è stata fatta l'iscrizione.

Cosa succede se non si è iscritti al VIES?

L'adempimento dell'iscrizione al VIES è un requisito di natura formale per la realizzazione dell'operazione. In una situazione del genere, la mancata iscrizione non comporta la non applicabilità del regime di non imponibilità IVA delle operazioni.