A chi rivolgersi per il calcolo della pensione

Con la riforma approvata il 20 febbraio 2016 è stata modificata la normativa sul calcolo della pensione. La novità principale consiste nell'introduzione, dal 1° gennaio 2017, del sistema di calcolo contributivo per tutti i giornalisti.

E' importante distinguere tra i giornalisti già iscritti all'istituto alla data del 31.12.2016, e i nuovi iscritti dal 01.01.2017.

GIORNALISTI GIA' ISCRITTI ALLA DATA DEL 31.12.2016: CALCOLO MISTO

Per le contribuzioni acquisite fino al 31/12/2016 continuerà ad essere applicato il vigente sistema di calcolo retributivo.

Per le contribuzioni riferite ai periodi successivi al 1/01/2017, la pensione sarà calcolata con il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge n. 335/1995.

Per i giornalisti/e il cui trattamento è determinato con il sistema misto (parte retributivo e parte contributivo), la quota di pensione calcolata con il sistema di calcolo contributivo non potrà comunque essere superiore a quella che sarebbe spettata mantenendo il sistema retributivo con l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2%.

GIORNALISTI ISCRITTI ALL'INPGI DAL 01.01.2017: SOLO CALCOLO CONTRIBUTIVO

Per i giornalisti/e assunti successivamente al 31 dicembre 2016 e privi di qualsiasi contribuzione versata o accreditata all’Istituto antecedentemente a tale data trova applicazione il massimale contributivo previsto dalla legge n. 335/95. In pratica, le retribuzioni sono imponibili ai fini contributivi  fino a concorrenza di un massimale annuo (per il 2016 pari a 100.324,00 euro) la parte di retribuzione eventualmente eccedente non è soggetta a contribuzione.

I giornalisti/e assunti successivamente al 31 dicembre 2016 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1º gennaio 2017 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui al paragrafo precedente, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Ad esempio, un/una  giornalista che inizi i versamenti all’INPGI nel corso del 2017 avrà la pensione calcolata con il sistema contributivo ed avrà applicato il massimale retributivo imponibile. Ipotizziamo ora che nel corso del 2020 questo giornalista presenti all’INPGI una domanda di riscatto del corso di laurea, collocato nel periodo 2012-2016. Effettuando questo riscatto l’inizio dei versamenti contributivi sarebbe retrodatato a prima del gennaio 2017 (periodo retributivo) e, quindi, dal mese successivo alla domanda di riscatto viene a cessare l’applicazione del massimale contributivo.

Gli elementi sui quali si basa il calcolo della pensione sono : 

1) l'anzianità contributiva; 
2) la retribuzione pensionabile;

3) montante contributivo;

L'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA

E' data dal totale di tutti i contributi versati da un giornalista nell'arco dell'intera vita lavorativa. Ai fini del calcolo della pensione l'anzianità contributiva va suddivisa in quattro blocchi. 
Il primo blocco (che chiameremo "A") è costituito dagli anni di contribuzione maturati precendentemente al 31.12.92. 
Il secondo blocco (che chiameremo "B") è costituito dai contributi versati dal 1.1.93 al 31.7.98. 
Il terzo blocco (che chiameremo "C") è costituito dalle contribuzioni versate a partire dal 1.08.98. 
Il quarto blocco (che chiameremo "D") è stato introdotto con la delibera C.d.A. n°2 del 24/01/2007 per le contribuzioni versate a partire dal 1.01.06.

Il quinto blocco (che chiameremo "E") è stao introdotto con la delibera C.d.A. n° 24 del 27 luglio 2015 per le contribuzioni versate a partire dal 1.01.2016

Il sesto blocco (che chiameremo "F") è stato introdotto con la delibera C.d.A. n° 62 del 28 settembre 2016 per le contribuzioni versate a partire dal 1.01.2017

LA RETRIBUZIONE PENSIONABILE

Per poter calcolare la pensione occorre innanzitutto ricavare la retribuzione pensionabile dell’iscritto. Ciò avviene in modo diverso a seconda che si riferisca a periodi di contribuzione antecedenti al 31.12.92, compresi tra il 1.1.93 e 31.7.98, compresi tra il 1.8.98 ed il 31/12/2005, compresi tra il 1.1.2006 ed il 31/12/2015, compresi tra il 1.1.2016 ed il 31.12.2016 oppure successivi al 1.01.2017.

Per la "Quota A" (che è riferita alle anzianità contributive maturate fino al 31.12.92) la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni degli ultimi 5 anni precedenti la domanda, ovvero se più favorevoli, dei 10 anni di calendario migliori (di tutta la carriera). La rivalutazione delle retribuzioni è calcolata secondo gli indici Istat.

Per la "Quota B" (che è riferita alle anzianità contributive maturate a partire dal 1.1.93) la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione successivi al 31.12.92 e dagli eventuali ultimi 5 anni precedenti il 31.12.92. La rivalutazione delle retribuzioni è calcolata secondo gli indici Istat maggiorati di un punto percentuale.
Da tale media annua devono essere escluse quelle retribuzioni (successive al 1.1.92) che, rivalutate, siano singolarmente inferiori del 10% rispetto alla media; le retribuzioni così escluse dal calcolo (perchè inferiori per un importo superiore al 10% della media) non possono però superare il 35% degli anni di contribuzione successivi al 31.12.92. 
Per i giornalisti che al 31.12.92 possano far valere almeno 15 anni di contribuzione, la retribuzione pensionabile da prendere in considerazione per il calcolo della "Quota B", è determinata sulla base della media degli ultimi 10 anni di contribuzione precedenti la domanda ovvero dei migliori 10 in assoluto di tutta la carriera, rivalutata secondo le variazioni degli indici ISTAT, più l'1% per ogni anno.

Per la "Quota C" bisogna distinguere due ipotesi: 
· per coloro che risultavano iscritti all'Istituto prima del 24.7.98, la retribuzione pensionabile è quella calcolata per la "Quota B"; 
· per coloro che risultano iscritti all'Istituto dopo il 24.7.98 la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione. La rivalutazione delle retribuzioni è calcolata secondo gli indici Istat maggiorati di un punto percentuale.

Per la "Quota D" che è relativa alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione. A seguito della riforma approvata dal C.d.A. del 28.9.2016, per la rivalutazione delle retribuzioni occorre effettuare la seguente distinzione:

· alle retribuzioni accreditate nell'anno 2006 vengono applicati  gli indice Istat maggiorati di un punto percentuale; 
· alle retribuzioni accreditate dal 1.1.2007 vengono applicati  gli indice Istat.

Per la "Quota E" che è relativa alle anzianità contributive acquisite nell'anno 2016 la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione. La rivalutazione delle retribuzioni è calcolata secondo gli indici Ista.

Per la "Quota F" che è relativa alle anzianità contributive acquisite nell'anno 2017 verrà determinato il montante contributivo applicando l'aliquota di computo del 33% alle retribuzioni ai giornalisti che risulteranno iscritti all'Inpgi anteriormente al 1.1.2017, ovvero applicando il massimale contributivo di cui all'ar. 2, comma 18, L. 335/1995 per i giornalisti iscritti all'Inpgi successivamente il 31.12.2016


Quota Pensione

Soggetti Interessati

Media retributiva pensionabile individuale

Media retributiva di riferimento

Indici rivalutazione

Quota A
(contributi fino al 31/12/92)

TUTTI

Ultimi 5 anni o, se più favorevoli 10 anni migliori

Media retributiva della categoria

Costo vita ISTAT

(1) 
Quota B
(Contributi da gennaio 93 a luglio 98) 
(2)

Più di 15 anni al 31/12/92

Ultimi 10 anni o, se più favorevoli, 10 anni migliori

Media retributiva della categoria

Costo vita ISTAT + 1%

Meno di 15 anni al 31/12/1992

tutti gli anni dopo il 1/01/1993 al netto degli scarti Dlgs 373/93, + ultimi 5 anni al 31/12/92. (*)

Quota C
(Contributi post agosto ‘98)

Già iscritti INPGI al 24/07/1998

(Vedi Q.ta B)

Minimo contrattuale R.O. aumentato del 20%

Costo vita ISTAT + 1%

Iscritti INPGI dopo 24/07/1998

Tutta vita lavorativa

Quota D1
(Contributi post 1/01/2006)

TUTTI

Tutta vita lavorativa

Minimo contrattuale R.O. aumentato del 20%

Costo vita ISTAT + 1%

Quota D2
(Contributi post 1/01/2007)
TUTTI Tutta vita lavorativa Minimo contrattuale R.O. aumentato del 20% Costo vita ISTAT
Quota E
(Contributi post 1/01/2016)
TUTTI Tutta vita lavorativa Minimo contrattuale R.O. aumentato del 20% Costo vita ISTAT

Quota F
(Contributi post 1/01/2017)

TUTTI Sistema calcolo contributivo

(*) NOTA : In base al Dlgs n.373/93, chi al 31/12/1992 aveva meno di 15 anni di anzianità contributiva, avrà calcolata la quota B della retribuzione pensionabile sulla media di tutte le retribuzioni successive al 1/1/93, comprendendo anche i 5 anni precedenti il 31/12/92. L’interessato potrà però scartare fino al 35% delle retribuzioni annuali inferiori del 10% rispetto al valore medio.

DEROGHE 

Al nuovo sistema di calcolo (quota D) in vigore dal 1°/01/2006:

  1. Per tutti i trattamenti pensionistici liquidati o certificati, entro il 24 aprile 2007, sono fatti salvi i criteri di calcolo ad essi applicati o certificati.
  2. Per gli iscritti che anteriormente alla data del 24 aprile 2007 avevano maturato il diritto alla liquidazione di un trattamento pensionistico di vecchiaia o anzianità valgono le precedenti normative di calcolo relativamente alle contribuzioni maturate fino all’approvazione delle nuove modifiche regolamentari (24 aprile 2007).
  3. Tutte le domande di pensione di vecchiaia, anzianità, invalidità e ai superstiti, che saranno prodotte dopo la data del 24 aprile 2007 saranno calcolate sulla base delle nuove normative introdotte, salvo i casi previsti al precedente punto 2.

Al nuovo sistema di calcolo (quota F) in vigore dal 1°/01/2017:

  1. Qualora la prestazione contributiva risultasse più elevata rispetto alla prestazione retributiva calcolata con la percentuale del 2,00 per cento fino all'importo minimo di r.o. maggiorato del 20 per cento, verrà erogata la rendita calcolata con il sistema retributivo.

L'ALIQUOTA DI RENDIMENTO
L'importo annuo della pensione è calcolato applicando alla retribuzione media pensionabile individuale (rivalutata ISTAT) un'aliquota di rendimento, in modo diverso a seconda che ci si riferisca alla "Quota A", alla "Quota B", oppure alle Quote "C", "D" e "E".

ALIQUOTE DI RENDIMENTO CHE SI APPLICANO ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE DETERMINATA PER LA QUOTA A (periodi di contribuzione precedenti al 31.12.92). 

  • 2,66% dell'importo ricompreso entro la media retributiva della categoria dell'anno immediatamente precedente la decorrenza della pensione;
  • 2,00% dell'importo eccedente, fino ad terzo della media predetta ;
  • 1,66% dell'ulteriore eccedenza fino a due terzi della stessa media;
  • 1,33% dell'importo residuo, senza alcun limite.


ALIQUOTE CHE SI APPLICANO ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE DETERMINATA PER LA QUOTA B (periodi di contribuzione successivi al 31.12.92) 

  • 2,66% dell'importo ricompreso entro la media retributiva della categoria dell'anno immediatamente precedente la decorrenza della pensione;
Per le quote di retribuzione eccedenti il limite della suddetta media retributiva * : 
  • 2,00 % fino al 33%
  • 1,66 % dal 33% al 66%
  • 1,33 % dal 66% al 90%
  • 0,90 % oltre il 90%.


ALIQUOTE CHE SI APPLICANO ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE DETERMINATA PER LA " QUOTA C" (periodi di contribuzione dal 24.7.98 al 31/12/2005), e PER LA "QUOTA D" (periodo di contribuzione dal 1.01.2006) 

  • 2,66 % dell'importo ricompreso entro il minimo contrattuale annuo del redattore ordinario vigente nell'anno precedente la decorrenza del trattamento, maggiorato del 20 per cento .
Per le quote di retribuzione eccedenti il limite del suddetto importo:
  • 2,00 % fino al 33%
  • 1,66 % dal 33% al 66%
  • 1,33 % dal 66% al 90%
  • 0,90 % oltre il 90%.

ALIQUOTE CHE SI APPLICANO ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE DETERMINATA PER LA "QUOTA E" (periodi di contribuzione dal 1/1/2016 al 31/12/2016).

  • 2,30 % dell'importo ricompreso entro il minimo contrattuale annuo del redattore ordinario vigente nell'anno precedente la decorrenza del trattamento, maggiorato del 20 per cento .
Per le quote di retribuzione eccedenti il limite del suddetto importo:
  • 1,73 % fino al 33%
  • 1,44 % dal 33% al 66%
  • 1,15 % dal 66% al 90%
  • 0,78 % oltre il 90%.

* LA MEDIA RETRIBUTIVA DELLA CATEGORIA è determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione in base al rapporto intercorrente tra l'ammontare delle retribuzioni annue accertate ai fini contributivi ed il numero dei giornalisti contribuenti, così come risultano dal bilancio dell'anno a cui la media va riferita.

LA QUOTA CONTRIBUTIVA

"QUOTA F" (periodi di contribuzione dal 1/1/2017).

Viene determinato il montante contributivo (applicando alle retribuzioni denunciate: per gli iscritti all'Inpgi anteriormente al 1/1/2017, l'aliquota di computo del 33%  mentre per gli iscritti successivamente al 31/12/2016  il massimale contributivo stabilito dall'art. 2, comma 18, L. 335/1995) e moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica posseduta al momento della decorrenza della pensione.

UFFICIO COMPETENTE 
Servizio Prestazioni
Ufficio Pensioni
Roma 00198 - Via Nizza, 35

Contatti

Dove si va a fare il calcolo della pensione?

Tutto ciò che dovrete fare sarà andare sul sito ufficiale dell'Inps e accedere alla pagina dedicata a La mia pensione futura: simulazione della propria pensione. Si tratta di un servizio gratuito che permette di simulare quale sarà presumibilmente la pensione al termine dell'attività lavorativa.

Quanto costa pratica pensione al Caf?

Il costo è di 60,00 €/anno + iva Le pratiche incluse sono: Pensione di vecchiaia.

Chi si occupa di pratiche pensionistiche?

L'ente di Patronato offre l'assistenza per pratiche previdenziali a lavoratori, dipendenti ed autonomi, a pensionati, a singoli cittadini (italiani, stranieri e apolidi) presenti nel territorio dello Stato e ai loro superstiti ed aventi causa.

Come controllare se il calcolo della pensione è giusto?

Per verificare se l'importo dell'assegno è esatto, basta effettuare la verifica tramite il modulo Obis M. Il modulo si può scaricare direttamente dal sito Inps nella sezione dei “Servizi per il cittadino”. Per accedere c'è bisogno del codice Pin, è possibile chiederlo anche online.