Dopo le dimissioni quando posso essere assunto

Il dipendente può iniziare un nuovo rapporto di lavoro prima di lasciare il vecchio posto?

Hai trovato un ottimo posto di lavoro, perfetto per le tue competenze ed esperienze, e con una buona retribuzione: naturalmente, quando ti è stata richiesta una disponibilità immediata, hai subito risposto di sì. Ora, però, sei preoccupato, perché non devi ancora dare le dimissioni dal vecchio posto di lavoro, che, quindi, è ancora in essere. È possibile avere due rapporti di lavoro dipendente contemporaneamente? Posso firmare un nuovo contratto prima delle dimissioni? Firmare un nuovo contratto prima di aver rassegnato le dimissioni è possibile, ma può esporre il lavoratore ad una serie di conseguenze.

Innanzitutto, se i due rapporti di lavoro dipendente restano in piedi contemporaneamente, entrambi i datori di lavoro potrebbero accusarti di aver violato l’obbligo di fedeltà, nel caso in cui le attività siano svolte nello stesso settore, quindi in concorrenza. Se, poi, uno dei rapporti lavorativi è con una pubblica amministrazione, devi considerare il principio di esclusività del rapporto pubblico [1], che conosce poche eccezioni.

Ricorda, poi, che, ai fini del rispetto della normativa in materia di orario di lavoro, si considera l’attività svolta presso entrambi i datori: in sostanza, tra tutti e due gli impieghi non puoi superare le 48 ore settimanali di attività, e devi comunque beneficiare del riposo minimo giornaliero e settimanale.

Come dici? Nessuno di questi problemi ti riguarda, perché intendi andare via subito dalla vecchia azienda? Benissimo! Però, ricorda che, a meno che tu non sia ancora in prova, non puoi andar via quando ti pare e piace, ma per dimetterti devi fornire il preavviso previsto dal contratto applicato, pena il pagamento di un’indennità.

Ma procediamo con ordine, e analizziamo quali sono i principali problemi per chi firma un nuovo contratto prima delle dimissioni.

Indice

  • 1 Orario di lavoro
  • 2 Obbligo di fedeltà
  • 3 Obbligo di fedeltà e nuovo lavoro
  • 4 Rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione
  • 5 Dimissioni in tronco
  • 6 Preavviso per dimissioni
  • 7 Quando non serve il preavviso per dimissioni?
  • 8 Quanto dura il preavviso per dimissioni?

Orario di lavoro

Hai firmato il contratto di lavoro prima di rassegnare le dimissioni e vuoi continuare a lavorare per la vecchia azienda, sino al termine del periodo di preavviso? In questo modo, non sarai tenuto a corrispondere al datore l’indennità per mancato preavviso, ma potresti avere altri problemi.

Per quanto riguarda l’orario di lavoro, in particolare, devi considerare che non è possibile superare le 48 ore settimanali di attività (come media nell’arco di 4 mesi). Inoltre, hai diritto a un riposo giornaliero pari ad almeno 11 ore ed a un riposo settimanale pari a 35 ore (24 ore più le 11 ore del riposo giornaliero), quest’ultimo come media in 14 giorni.

Di conseguenza, se i due contratti sono entrambi part-time, devi fare attenzione al rispetto delle soglie orarie.

Se i due contratti sono entrambi full time, il superamento delle soglie è logico: questo espone a severe sanzioni entrambi i datori di lavoro, per aver violato le disposizioni in materia di orario lavorativo (numero massimo di ore lavorabili in un determinato periodo, riposi giornalieri e settimanali, senza dimenticare il godimento delle ferie, pari a un minimo di 4 settimane l’anno).

Il datore di lavoro, però, potrebbe a sua volta irrogare delle sanzioni a te, per aver omesso di informarlo riguardo all’orario lavorativo svolto presso l’altro datore.

Obbligo di fedeltà

Se i due rapporti di lavoro svolti contemporaneamente sono in concorrenza l’uno con l’altro, puoi incorrere nella violazione dell’obbligo di fedeltà.

In particolare, l’obbligo di fedeltà, secondo quanto disposto dal Codice civile [2], vincola il dipendente a non trattare affari in concorrenza col proprio datore di lavoro, per conto proprio o di terzi, ed a non divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Non è rilevante, dunque, quali sono le tue mansioni, se svolgi due impieghi presso due differenti aziende in potenziale competizione, ma è importante che l’attività effettuata in concreto a favore di un datore di lavoro non sia effettivamente in concorrenza con quella effettuata dall’altro datore.

Per la violazione dell’obbligo di fedeltà, invece, a seconda della gravità del comportamento, puoi essere licenziato in tronco.

Secondo la legge [3], però, il divieto di concorrenza si applica solo nel caso in cui la quantità del lavoro affidato dal datore sia tale da assicurarti una prestazione continuativa corrispondente al normale orario di lavoro, come definito dalla legge e dai contratti collettivi di categoria.

Se hai un contratto part time, dunque, puoi lavorare presso un’azienda concorrente: non devi comunque arrecare alcun pregiudizio al datore di lavoro.

Obbligo di fedeltà e nuovo lavoro

In ogni caso, anche se il vecchio rapporto di lavoro è terminato, ricorda che non è possibile divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo pregiudizievole. Quest’obbligo, che rientra nel generale obbligo di fedeltà del lavoratore, non ha una scadenza precisa, ma deve essere rispettato fino a quando l’ex datore di lavoro ha interesse alla segretezza, cioè fino a quando l’azienda continua a svolgere la propria attività in un determinato settore.

Se violi l’obbligo di fedeltà dopo aver cessato il rapporto di lavoro subordinato, sei soggetto a una responsabilità civile, che ti obbliga al risarcimento del danno patrimoniale cagionato all’ex datore di lavoro.

Se, poi, hai firmato con la vecchia azienda un patto di non concorrenza (per il quale hai diritto a un indennizzo dall’azienda), ricorda che non puoi:

  • farti assumere da aziende dello stesso settore, potenziali concorrenti;
  • intraprendere in proprio un’attività in potenziale concorrenza con l’azienda.

Questo divieto, in ogni caso, non è per sempre, ma può avere una durata massima di 5 anni dalla cessazione del contratto di lavoro.

Rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione

Hai un rapporto di lavoro con un ente pubblico? Devi sapere che i dipendenti pubblici non possono, nella generalità dei casi, avere un altro contratto di lavoro, nel rispetto del principio di esclusività del rapporto pubblico [1]. In sostanza, secondo questo principio, non è possibile svolgere altre attività contemporanee al rapporto d’impiego alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione.

Nello specifico, i dipendenti pubblici non possono esercitare attività commerciali, industriali o professionali, o assumere impieghi presso datori di lavoro privati, o cariche in società con scopo di lucro, tranne quando la nomina sia di competenza dello Stato e il ministro competente abbia dato l’autorizzazione [4].

I lavoratori del settore pubblico, inoltre, non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano conferiti o autorizzati dall’amministrazione di appartenenza [5].

Sono invece ammessi, senza necessità di autorizzazione, i compensi derivanti:

  • dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie, etc.
  • dallo sfruttamento economico di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali da parte dell’autore o inventore;
  • dalla partecipazione a convegni e seminari;
  • da incarichi per i quali è previsto il rimborso delle spese documentate;
  • da incarichi per il cui svolgimento il dipendente è posto in aspettativa, in comando o fuori ruolo;
  • da incarichi assegnati da organizzazioni sindacali a dipendenti che siano, presso le stesse, distaccati o in aspettativa non retribuita;
  • da attività di formazione rivolta ai dipendenti pubblici oppure di docenza e di ricerca scientifica.

L’incompatibilità dell’impiego pubblico con le altre attività può dunque essere:

  • assoluta, riferita all’esercizio di un’altra attività, autonoma, subordinata o parasubordinata, di carattere commerciale, industriale o professionale; quest’incompatibilità vale per i dipendenti pubblici con contratto a tempo pieno o part-time superiore al 50%;
  • relativa, riferita a incarichi retribuiti saltuari, che possono essere autorizzati da parte dell’autorità competente.

Inoltre, i divieti e i limiti all’esercizio di un secondo lavoro non si applicano ai seguenti dipendenti pubblici:

  • docenti della scuola (per loro è comunque prevista l’autorizzazione del direttore didattico o del dirigente scolastico, che deve verificare la compatibilità della seconda attività con l’orario di insegnamento e di servizio);
  • docenti universitari a tempo determinato;
  • personale sanitario, sia in regime intramoenia (cioè all’interno della struttura sanitaria pubblica) o extramoenia;
  • i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro part-time non superiore al 50%, anche a tempo indeterminato.

Questi dipendenti pubblici, dunque, possono svolgere un secondo lavoro, sempre a condizione che l’attività non sia incompatibile o non determini un conflitto di interessi rispetto all’impiego pubblico.

Dimissioni in tronco

Hai deciso di iniziare il nuovo rapporto di lavoro lasciando in via immediata il vecchio posto? Ricordati che puoi rassegnare le dimissioni in tronco solo nel caso in cui queste siano per giusta causa.

Attenzione, le dimissioni per giusta causa non possono essere presentate per qualsiasi causa che risulta generalmente giustificabile (malattia, problemi familiari gravi): parliamo di dimissioni per giusta causa quando il dipendente recede dal contratto di lavoro per colpa di un rilevante inadempimento del datore di lavoro, così grave da non permettere la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto.

La legge non fa un elenco tassativo delle ipotesi in cui le dimissioni sono per giusta causa: è la giurisprudenza a stabilire in quali casi le dimissioni per giusta causa sono considerate legittime. Ne abbiamo parlato in: Dimissioni, quando sono per giusta causa?

Preavviso per dimissioni

Se le dimissioni non sono rassegnate per giusta causa sono considerate volontarie: in questo caso, bisogna rispettare il periodo minimo di preavviso previsto dal contratto applicato.

Il preavviso è il periodo di tempo che intercorre tra la comunicazione del recesso dal rapporto di lavoro (licenziamento o dimissioni) e il termine vero e proprio del rapporto.

Questo periodo ha la funzione di evitare che la cessazione immediata del contratto possa recare pregiudizio all’altra parte. Di conseguenza, durante il preavviso il contratto di lavoro viene eseguito regolarmente.

Se il dipendente o il datore di lavoro decide di non rispettare il preavviso, deve versare un’indennità sostituiva, commisurata al periodo di mancato preavviso, a meno che non si tratti di un periodo non lavorato per cause di forza maggiore.

Quando non serve il preavviso per dimissioni?

L’obbligo di preavviso non è previsto nei seguenti casi di licenziamento o dimissioni:

  • per giusta causa;
  • durante o al termine del periodo di prova;
  • allo scadere del contratto a tempo determinato;
  • risoluzione consensuale;
  • per mancata ripresa del servizio a seguito di reintegrazione.

L’obbligo del preavviso non può essere escluso dal contratto di lavoro.

Quanto dura il preavviso per dimissioni?

Nella generalità dei casi, la durata minima del preavviso è stabilita dai contratti collettivi e varia a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore (ad esempio operaio, impiegato, quadro…), del livello di inquadramento, dell’anzianità.

Talvolta, il preavviso per dimissioni può essere differente dal preavviso per licenziamento. Normalmente, si va da un minimo di 15 giorni (per le qualifiche più basse e con meno anzianità di servizio) a un massimo di 120 giorni (per le qualifiche più alte e con più anzianità di servizio).

Il contratto individuale può prevedere solo termini più lunghi rispetto a quelli dei contratti collettivi.

Per approfondire: Dimissioni e preavviso.


note

[1] D.lgs. 165/2001.

[2] Art.2105 Cod. Civ.

[3] Art.11, L.877/1973.

[4] Art. 60 Dpr 3/1957.

[5] Art. 53 del D.lgs. 165/2001 (“Testo unico del pubblico impiego”).

Cosa si deve fare dopo aver dato le dimissioni?

a) deve accedere al sito del Ministero del lavoro: www.lavoro.gov.it form on-line per la trasmissione della comunicazione; b) andare alla pagine dedicata e aprire il form on-line per l'immissione dei dati relativi alla comunicazione di dimissioni o di revoca; c) inviare il modello.

Quando le dimissioni sono valide?

Il datore di lavoro che riceve con modalità telematiche le dimissioni, quindi, potrà realmente considerare cessato il rapporto di lavoro solo trascorsi i sette giorni che la legge prevede per la revoca del recesso telematico presentato.

Quando si può firmare un nuovo contratto di lavoro?

Normalmente, si va da un minimo di 15 giorni (per le qualifiche più basse e con meno anzianità di servizio) a un massimo di 120 giorni (per le qualifiche più alte e con più anzianità di servizio).

Chi licenzia può assumere?

In pratica il datore di lavoro non può assumere altri lavoratori con la stessa qualifica del licenziato. Deve prima offrire quel posto al licenziato stesso. Come a dire che chi lavorava già presso quella azienda ha diritto di rientrarci se l'azienda torna ad assumere.