Ufficio centrale operativo del ministero dei trasporti

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Sottrazione, smarrimento o distruzione del documento

  • In caso di sottrazione, smarrimento o distruzione della patente di guida, si deve presentare denuncia, entro 48 ore dalla constatazione del fatto, ad un ufficio di polizia, il quale rilascia, unitamente ad un'attestazione di resa denuncia, un permesso provvisorio di guida che sostituisce il documento sottratto, smarrito o distrutto per 90 giorni. Al momento della presentazione della denuncia, l'interessato deve avere al seguito n. 2 foto recenti in formato tessera stampate su carta non termica, su fondo bianco e a capo scoperto.
  • A questo punto l'iter per l'ottenimento del duplicato, regolato dal d.P.R. n. 104/2000, varia a seconda della duplicabilità o meno della patente da parte dell'Ufficio Centrale Operativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (verificata, all'atto della denuncia, dall'organo di polizia ricevente):
  • se il documento è duplicabile, l'interessato riceve il duplicato al proprio indirizzo di residenza tramite posta-contrassegno. Il costo dell'operazione è di € 7,80 più spese postali, da pagare al postino all'atto della consegna. Qualora il duplicato non venga recapitato entro 45 giorni dalla denuncia, è possibile chiedere informazioni telefonicamente al numero verde 800-232323 dell'U.C.O.; se il recapito non avviene entro 90 giorni, la validità del permesso provvisorio di guida si intende prorogata fino alla ricezione del duplicato.
  • Se il documento risulta non duplicabile secondo la procedura semplificata, l'interessato deve presentare la richiesta di duplicato presso un Ufficio della Motorizzazione Civile (quello competente per la provincia di Napoli si trova in Napoli alla via Argine 422) o attraverso uno Studio di Consulenza Automobilistica abilitato. Sia nel primo che nel secondo caso il richiedente deve produrre la seguente documentazione:
  1. attestazione del versamento di €€ 9,00 sul c/c postale n. 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso uffici postali e della Motorizzazione);
  2. attestazione di resa denuncia all'organo di polizia o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia;
  3. n. 2 foto recenti in formato tessera stampate su carta non termica, su fondo bianco e a capo scoperto;
  4. quando la patente sia scaduta di validità, certificato medico in bollo munito di fotografia risalente a non più di 6 mesi prima, rilasciato da uno dei medici citati nell'art.119 c.d.s.

Dal momento del rilascio del permesso provvisorio la patente di guida sottratta o smarrita non è più valida e, qualora dovesse essere rinvenuta, deve essere distrutta.

Deterioramento del documento

La patente di guida si considera deteriorata quando:

  1. si presenta divisa in più parti;
  2. risultano illeggibili i dati anagrafici dell'intestatario o quelli identificativi del documento;
  3. la fotografia non consente più un riscontro dei tratti somatici dell'intestatario.

L'interessato può richiedere il rilascio del duplicato ad un Ufficio della Motorizzazione Civile o ad uno Studio di Consulenza Automobilistica abilitato, producendo la seguente documentazione:

  1. documento originale (solo in visione);
  2. attestazione del versamento di € 9,00 sul c/c postale n. 9001;
  3. attestazione del versamento di € 29,24 sul c/c postale n. 4028;
  4. n. 2 foto recenti in formato tessera stampate su carta non termica, su fondo bianco e a capo scoperto;
  5. quando la patente sia scaduta di validità, certificato medico in bollo munito di fotografia risalente a non più di 6 mesi prima, rilasciato da uno dei medici citati nell'art.119 c.d.s.

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  3. Patente di guida - Duplicato furto smarrimento

Cos'è

Entro 48 ore dallo smarrimento o furto o distruzione, il titolare della patente di guida deve fare denuncia agli organi di Polizia, i quali rilasciano contestualmente, un permesso provvisorio di guida. Dal momento del rilascio del suddetto permesso provvisorio, la patente identificata nella denuncia non è più valida ed in caso di ritrovamento o restituzione è fatto obbligo al denunciante di distruggerla.

Una volta resa la denuncia, l'autorità di Polizia comunicherà all'interessato se riceverà il duplicato direttamente a casa, a cura dell'Ufficio Centrale Operativo (U.C.O.) del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, oppure se dovrà recarsi presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione per presentare domanda.

L'utente può presentarsi all’Ufficio provinciale della Motorizzazione per chiedere il duplicato della patente smarrita, sottratta o distrutta, solo in due casi:

  • se è stato indirizzato dall’autorità che ha ricevuto la denuncia, avendo quest’ultimo accertato che il duplicato del documento non può essere estratto dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
  • se è stato indirizzato dall’Ufficio Centrale Operativo, avendo quest’ultimo accertato che il duplicato non può essere estratto dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

A chi si rivolge

Copertura geografica

Italia

Accedere al servizio

  • prendere appuntamento presso gli uffici della Motorizzazione Civile, tramite la sezione "canali digitali";
  • compilare e consegnare la documentazione elencata "Documentazione da presentare".

Per il pagamento è necessario utilizzare il PAGOPA tramite "il portale dell'automobilista", vedere:

 ISTRUZIONI PAGOPA.pdf 544,43 kB

Il codice PAGOPA associato alla tariffa per "Patente di guida duplicato per furto smarrimento" è: 

  • 2E "Duplicato patente per smarrimento, sottrazione e distruzione" (AMBITO TRENTO).

Canali digitali

Cosa serve

Documentazione da presentare

  • compilare il modello TT2112;
  • presentare il permesso provvisorio di guida e la denuncia di smarrimento/furto/distruzione rilasciati dall'autorità di Polizia;
  • presentare due fotografie recenti formato tessera su sfondo bianco ed a capo scoperto su carta non termica, firmate sul retro (se la pratica non viene presentata direttamente dall'interessato, una delle foto deve essere legalizzata presso il comune) (è possibile usufruire del chiosco self-service per fototessere disponibile presso la motorizzazione);
  • se la patente è in prossimità di scadenza è consigliabile presentare il certificato medico in bollo rilasciato dal medico autorizzato (si procederà a contestuale rinnovo);
  • esibire un documento d’identità in corso di validità;
  • se la pratica non viene presentata dall'interessato il modello TT2112 (firmato dal candidato) dovrà essere accompagnato da una delega in carta semplice e dalla fotocopia di un documento d'identità del titolare della patente; il delegato dovrà comunque esibire un documento d’identità in corso di validità.
  • ricevuta di pagamento effettuato con PAGOPA.

N.B: I cittadini extracomunitari devono esibire il permesso di soggiorno in corso di validità in originale.

Modulistica

  • Modello TT2112
  • Delega Motorizzazione Civile

Costi e vincoli

Diritti (pagamento tramite PAGOPA tariffa "2E") 10,20

Contatti

Servizio motorizzazione civile

Ulteriori informazioni

Ultima modifica: Mercoledì, 18 Maggio 2022

Dove si trova il MIT UCO?

La sede del MIT-UCO è a Roma ed è l'ufficio preposto a cui riferirsi in caso di problemi con la patente originale o se si avessero ritardi nel ricevere il duplicato.

Cosa significa MIT UCO sulla patente di guida?

Questa abbreviazione, se presente, è riportata alla riga 4c della patente in formato carta di credito. Si tratta degli acronimi di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ufficio Centrale Operativo.

Come contattare MIT?

Servizio attivo nella sede di Roma, via Caraci 36, solo su appuntamento. Per richiedere un appuntamento occorre inviare una email (da un casella di posta non pec) a urp@mit.gov.it.

Cosa fare se non arriva il duplicato della patente?

Se il duplicato non arriva entro 45 giorni dalla data del permesso provvisorio, occorre contattare il numero verde 800 232323 (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20. Il sabato dalle 8 alle 14).