Il credito irpef del coniuge incapiente passa all altro

Andrea chiede:

La possibilità di cedere il credito da bonus IRPEF per interventi di cui all’art.16-bis del Tuir può essere usufruita anche da incapienti, sulla base della potenziale detrazione spettante parametrata all’importo delle spesa sostenuta (ad esempio per un forfetario che ristruttura la propria abitazione)? In pratica, per gli incapienti l’unico caso di possibile di cessione (e monetizzazione) del credito si ha quando si realizzano lavori rientranti nel Superbonus 110%?

La possibilità di cedere il credito o di applicare lo sconto in fattura è stata introdotta, fra le altre cose, proprio per consentire anche agli incapienti (sotto soglia di imposizione IRPEF) di utilizzare i bonus ristrutturazione. Quindi, la risposta alla sua domanda è affermativa: la cessione del credito per i lavori di ristrutturazione edilizia è applicabile sia dagli incapienti, sia dai contribuenti forfettari (che applicano un regime fiscale con imposta sostitutiva, senza detrazioni).

=> Superbonus: cessione o sconto per evitare l'incapienza

I lavori ai quali si può applicare la cessione del credito non sono solo quelli incentivati con il Superbonus al 110%, ma tutti quelli elencati nell’articolo 121 del decreto Rilancio (dl 34/2020): ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, lavori antisismici, bonus facciate, impianti fotovoltaici, colonnine ricarica veicoli elettrici.

=> Calcolo Cessione del Credito online

La cessione è parametrata alla spesa sostenuta. Nel caso da lei esposto di una ristrutturazione, sarà quindi pari al 50% del costo dei lavori fino a un tetto massimo di spesa di 96mila euro.

Le regole da applicarsi alle opzioni esercitate con prima cessione comunicata all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022 sono quelle che prevedono un limite dopo la prima cessione cessione, con due successive cessioni ammesse soltanto verso soggetti vigilati. Inoltre, per le operazioni comunicate c’è anche il divieto di frazionamento.

Risposta di Barbara Weisz

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Fisco

19 giugno 2016 | 12.25

LETTURA: 4 minuti

Il credito irpef del coniuge incapiente passa all altro
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Nella dichiarazione congiunta è possibile compensare il debito Irpef con il credito del coniuge non a carico anche quando tale credito risulta inutilizzabile dal coniuge in quanto incapiente. Lo ha stabilito una sentenza della Cassazione riportata dal sito Fiscoequo.it che ha ribaltato la decisione della Commissione tributaria regionale. Si tratta di una pronuncia di non poco conto se si pensa agli effetti che potrà avere se il principio dovesse essere confermato e accettato dall'Agenzia delle Entrate. In ballo c'è una parte dell'ammontare di deduzioni e detrazioni non godute per incapienza stimato in circa 10 miliardi.

Negli ultimi anni, anche a causa della crisi economica che ha determinato un impoverimento generale, il problema di quanti non riescono in tutto o in parte ad usufruire delle detrazioni/deduzioni spettanti per incapienza ha assunto dimensioni via via crescenti. Tra questi soggetti c’è un particolare sottogruppo, formato dai coniugi non a carico che non posseggono redditi elevati, in genere pensioni e/o immobili. Questi in particolare lamentano il fatto di non potere detrarre/dedurre oneri, ad esempio le spese mediche, dall’imposta dovuta dal coniuge dichiarando congiuntamente.

E proprio in soccorso dei coniugi non a carico con spese detraibili o deducibili non utilizzabili per mancanza d'imposta da azzerare arriva la Cassazione che con la sentenza depositata il 29 aprile scorso ribalta di fatto una interpretazione consolidata che finora escludeva tale possibilità di compensazione.

La sentenza al punto 3 dei “motivi della decisione” afferma: “Dal sistema esposto, si evince che la unificazione delle posizioni dei coniugi si verifica esclusivamente sul piano della imposizione fiscale complessiva, ed unicamente con riferimento alle componenti che consentono la riduzione della stessa, come detrazioni, ritenute, crediti d’imposta, che, originariamente propri di ciascun coniuge, vengono in tal modo applicate non già alle singole posizioni, ma sull’ammontare complessivo delle imposte calcolate sui redditi dei dichiaranti. Ha pertanto errato la Ctr (Commissione Tributaria) nel ritenere illegittima la compensazione tra il debito Irpef e il credito Irpef del coniuge”.

"Per quanto riguarda le ritenute e i crediti la sentenza -spiega Fiescoequo.it- è in linea con i principi generali della nostra Irpef in quanto imposta individuale. Poiché, nel caso di ritenute e crediti, si tratta di importi vantati nei confronti dell’erario da uno o dall’altro dei coniugi e come tali possono essere messi in comune nell’ambito del dare/avere della coppia. Quello che mette in crisi l’impianto normativo dell’Irpef è l’aver inserito insieme alle ritenute e i crediti anche le detrazioni. Come imposta personale l’Irpef si determina sui redditi dell’individuo, al netto delle deduzioni". L’imposta si calcola sulla base degli scaglioni di reddito applicando le aliquote previste, e da questa si scomputano le detrazioni d’imposta, anch’esse personali, in quanto legate strettamente alla condizione dell’individuo (tipo di lavoro, soggetti a suo carico fiscale, spese da lui sostenute). Le detrazioni così come sono definite nella legge azzerano l’imposta e non originano, pertanto credito.

Di certo la sentenza, osserva Fiscoequo.it, "apre uno scenario interpretativo completamente nuovo nelle modalità di fare la dichiarazione Irpef congiunta. In prima battuta quello che non si capisce è perché insieme alle detrazioni, alle ritenute e ai crediti non sono state considerate anche le deduzioni dall’imponibile che hanno natura analoga alle detrazioni tanto che originariamente gran parte degli attuali oneri detraibili erano oneri deducibili. Nei fatti la sentenza rischia di generare ulteriore confusione su un'imposta la cui complessità normativa non ha ormai più limiti. E potrebbe creare disorientamento e false aspettative tra i contribuenti, soprattutto tra quelli più deboli. Forse sarebbe stato più opportuno nella sentenza dare maggiori spiegazioni del perché sono state inserite anche le detrazioni nel cumulo delle imposte dovute dai coniugi. Letta così -conclude Fiscoequo.it- a qualcuno potrebbe venire il sospetto che sia una svista dei giudici".

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Chi è incapiente può cedere il credito?

Quindi, la risposta alla sua domanda è affermativa: la cessione del credito per i lavori di ristrutturazione edilizia è applicabile sia dagli incapienti, sia dai contribuenti forfettari (che applicano un regime fiscale con imposta sostitutiva, senza detrazioni).

Quando si perde il credito Irpef?

Per gli incapienti niente rimborsi Irpef E lo si perde per sempre, perché le dichiarazioni dei redditi seguono il principio dell'annualità di imposta e se non si riesce a recuperare le spese del 2020 con le dichiarazioni dei redditi 2021, non è possibile posticiparle agli anni successivi.

Come recuperare il credito Irpef?

Il contribuente che presenta il modello 730 (precompilato o ordinario) ottiene l'eventuale rimborso del credito Irpef direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, oppure verserà l'eventuale debito Irpef mediante trattenuta sempre nello stipendio mensile o nella pensione.

Cosa significa rimborso parziale per incapienza?

In caso di incapienza Irpef, ovvero qualora l'Irpef da trattenere nel mese non sia sufficiente a coprire il credito dovuto al dipendente, il residuo verrà corrisposto nei mesi successivi. Il termine ultimo per procedere al rimborso è il mese di dicembre.