L’art. 1 co. 1051 – 1063 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), come modificato dall’art. 1 co. 44 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), riconosce un credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali “ordinari” e “Industria 4.0”, che differisce per alcuni aspetti dal precedente credito d’imposta previsto dall’art. 1 co. 184 – 197 della L. 160/2019. Show
Soggetti beneficiari Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito dell’impresa.
Esercenti arti e professioni Gli esercenti arti e professioni possono fruire soltanto del credito d’imposta sui beni strumentali “ordinari”. Soggetti in regime forfettario L’agevolazione opera anche nei confronti dei soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari (es. regime forfetario ex L. 190/2014) o con l’applicazione di regimi d’imposta sostitutivi. Esclusioni Sono escluse:
Investimenti agevolabili Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:
A differenza della precedente agevolazione ex L. 160/2019, sono quindi inclusi nell’ambito oggettivo di applicazione del nuovo credito d’imposta anche gli investimenti in nuovi beni immateriali diversi da quelli elencati nell’Allegato B alla L. 232/2016. Destinazione in Italia I beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato. Esclusioni Sono esclusi dall’agevolazione:
Istanze al MISE Eventuali richieste in merito alla riconducibilità dei beni tra quelli agevolati possono essere trasmesse dal contribuente direttamente alla competente Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero per lo sviluppo economico (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 603/2021). Profili temporali In linea generale, sono agevolabili i suddetti investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2025 (termine così prorogato dall’art. 1 co. 44 della L. 324/2021).
Coordinamento con le precedenti agevolazioni La decorrenza delle nuove misure del credito d’imposta previste dalla L. 178/2020 è stata fissata retroattivamente al 16.11.2020. In altri termini, per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2020 risulterebbe già applicabile la nuova agevolazione (con misure maggiorate rispetto alla precedente). Ne consegue che per il suddetto periodo (16.11.2020 – 31.12.2020) coesisterebbero, a livello normativo, la precedente agevolazione ex L. 160/2019 e l’agevolazione introdotta dalla L. 178/2020. La norma agevolativa della legge di bilancio 2021 non reca però alcuna disposizione di coordinamento con il precedente credito d’imposta
di cui alla L. 160/2019.
In sostanza, a livello temporale, rileva quanto riportato nella seguente tabella.
Proroga dell’agevolazione limitata ai beni “4.0” L’art. 1 co. 44 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha prorogato l’agevolazione dal 2023 al 2025 soltanto con riferimento ai beni materiali e immateriali “4.0”. Misura dell’agevolazione Il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti e al momento di effettuazione degli stessi. Credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali e immateriali strumentali nuovi, diversi da quelli “4.0” (beni c.d. “ordinari”), il credito d’imposta “generale” è riconosciuto (art. 1 co. 1054 e 1055 della L. 178/2020):
Credito per investimenti in beni materiali “Industria 4.0” Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) in misura distinta in base al periodo di effettuazione degli investimenti (art. 1 co. 1056, 1057 e 1057-bis della L. 178/2020).
Credito per investimenti in beni immateriali “Industria 4.0” Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (alle imprese) in misura distinta in base al periodo di riferimento (art. 1 co. 1058, 1058-bis e 1058-ter della L. 178/2020).
Tabella di sintesi La seguente tabella riassume la misura del credito d’imposta per tutti gli investimenti in beni strumentali (ordinari e “4.0”) dal 2022 al 2025.
Irrilevanza fiscale dell’agevolazione Il credito d’imposta:
Fruizione dell’agevolazione Il credito d’imposta:
Supponendo che sia acquistato un bene strumentale nuovo “ordinario” che entri in funzione nel 2022, il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione tramite F24 in 3 quote annuali di pari importo (1/3 all’anno) e la prima quota del credito d’imposta sarà utilizzabile già dal 2022. Utilizzo in un’unica quota annuale Il credito d’imposta spetta in un’unica quota annuale (art. 1 co. 1059 e 1059-bis della L. 178/2020, modificato dall’art. 20 del DL 73/2021; cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 23.7.2021 n. 9, § 5):
L’utilizzabilità in un’unica quota, quindi, non riguarda né il credito d’imposta per i medesimi investimenti effettuati nel secondo anno di applicazione dell’agevolazione (ai sensi dell’art. 1 co. 1055 della L. 178/2020), né il credito d’imposta per gli investimenti in beni
materiali e immateriali “Industria 4.0” (effettuati ai sensi dell’art. 1 co. 1056 – 1058 della legge di bilancio 2021), per i quali il beneficiario continuerà a fruire del credito in tre quote annuali, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi conseguiti. Interconnessione successiva Se l’interconnessione dei beni avviene in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è possibile iniziare a fruire del credito d’imposta “generale” per la parte
spettante. Inapplicabilità dei limiti alle compensazioni Il credito d’imposta in commento non è soggetto:
Cessione a titolo oneroso o delocalizzazione Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di avvenuta interconnessione i beni agevolati (sia “ordinari” che “4.0”; cfr. risposte Agenzia delle Entrate Telefisco 30.1.2020):
il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. In caso di investimenti in beni materiali “ordinari” effettuati nel 2021, i beni agevolati non devono essere ceduti a titolo oneroso o destinati all’estero fino al 31.12.2023. Se un bene “4.0” da Allegato A acquistato nel 2021 entra in funzione nel 2021 e poi viene interconnesso nel 2022, il “periodo di osservazione” non è il biennio 2022-2023, ma quello 2023-2024. Investimenti sostitutivi Per espressa disposizione di legge, si applica, in quanto compatibile, l’art. 1 co. 35 e 36
della L. 205/2017 in materia di investimenti sostitutivi.
Tale disposizione rileva solo per i beni di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 e non anche per i beni “ordinari” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9/2021, § 7). Documentazione I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti ad alcuni adempimenti documentali. Conservazione di idonea documentazione Ai fini dei successivi controlli, occorre conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Dicitura in fattura Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere “l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058” (art. 1 co. 1062 della L. 178/2020).
Perizia tecnica asseverata In relazione agli investimenti nei beni di cui all’Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica asseverata (non più
“semplice” come per il precedente credito ex L. 160/2019) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Comunicazione al MISE Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico con riferimento ai beni “Industria 4.0”, le cui disposizioni attuative sono state definite con DM 6.10.2021. Tale comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione della disciplina agevolativa.
Cumulabilità con altre agevolazioni Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto (art. 1 co. 1059 della L. 178/2020; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9/2021, § 6). L’agevolazione è ad esempio cumulabile, in relazione ai medesimi investimenti, con il bonus investimenti nel Mezzogiorno (risposte interpello Agenzia delle Entrate 360/2020 e 600/2021). Finanziamento con fondi PNRR Posto che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “4.0” (materiali e immateriali) e immateriali “ordinari” è finanziato con i fondi PNRR (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 68/2021), erano stati sollevati alcuni dubbi in merito alla cumulabilità con altre agevolazioni per effetto del divieto di “doppio finanziamento” previsto dall’allegato alla circ. Min. Economia e Finanze 14.10.2021 n. 21/RGS.
Pertanto “le misure finanziate all’interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di stato”. Cosa indicare in fattura per credito d'imposta?Per usufruire del credito è richiesto che la fattura e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni contengano una specifica dicitura con gli estremi della norma agevolativa: “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, comma 44, Legge n. 234/2021”.
Come richiedere credito d'imposta Mezzogiorno 2022?Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d'imposta del quale è richiesta l'autorizzazione alla fruizione.
Dove indicare credito imposta beni strumentali?Il credito d'imposta beni strumentali 2021 va riportato nel Modello Redditi 2022 nel quadro RU utilizzando il codice credito apposito e mettendo l'importo al rigo RU5 e l'importo degli investimenti effettuati in beni strumentali nel periodo d'imposta 2021 al rigo RU130 e/o RU140.
Come inviare telematicamente il credito d'imposta nel Mezzogiorno?La trasmissione telematica avviene utilizzando il software “CIM17”, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Il modello e le relative istruzioni possono essere scaricati dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Ogni impresa può presentare una o più comunicazioni, anche nel medesimo anno.
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